Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286

 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore. (GU n.6 del 9-1-2006 )

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto  l'articolo  1, comma 1, lettera b), e l'articolo 2, comma 1, lettere  a), b), c) e d), e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32;

Vista  la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

  Vista   la  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  15  luglio  2003,  sulla  qualificazione  iniziale e formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli  stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto  il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  concernente  regolamento  di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

  Acquisiti  i  pareri delle competenti Commissioni V, IX e XIV della Camera dei deputati;

Considerato  che  le  competenti  Commissioni  del Senato non hanno espresso  il  parere  nel  termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 18 novembre 2005;

Sulla  proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e delle attivita' produttive;

             

E m a n a

            il seguente decreto legislativo:

                               

Art. 1.

Finalita'

  1.  Il  presente  Capo  ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio  dell'attivita'  di autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei  prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, in  attuazione  della  delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),  della  legge  1°  marzo  2005,  n. 32, sulla base dei principi e criteri  direttivi  generali  previsti dall'articolo 2, comma 1 e dei principi  e  criteri  direttivi  specifici  previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della medesima legge.

                                                                    

Avvertenza:

 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi

dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita’

europee (GUCE).

Note alle premesse:

  • L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per oggetti definiti.
  • L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro al Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti
  • Si riporta il testo dell'art.1, comma 1, lettera b l'art.  2,  comma  1,  lettere  a), b) c), e d), e comma 2, lettera  b),  della  legge  1° marzo  2005, n. 32, recante: «Delega  al  Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose»   

«Art.  1  (Delega al Governo per il riassetto normativo

          in  materia  di  autotrasporto  di persone e cose). 

  • 1. Il Governo  e'  delegato  ad adottare, entro il termine di sei mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di

a) (omissis)

b) liberalizzazione  regolata  secondo i principi e i criteri   direttivi   di   cui  all'art.  2  dell’esercizio dell'attivita'  di autotrasporto e contestuale raccordo con la  disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi.»

 «Art.  2 (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti legislativi  di  cui  all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali.

a) riordino   delle  normative  e  adeguamento  delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;

b) salvaguardia  della  concorrenza  fra  le  imprese operanti   nei   settori   dell'autotrasporto  di  merci  e dell'autotrasporto di viaggiatori

c) tutela  della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale.

d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i principi della direttiva n. 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del    Parlamento    europeo   e   del   Consiglio,   sulla qualificazione   iniziale   e   formazione   periodica  dei conducenti  di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di  merci  o  passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi specifici

a) (omissis);

 b) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) 

1)    superamento   del   sistema   delle   tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;

2)  libera  contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci;

3)  responsabilita' soggettiva del vettore ai sensi della  normativa vigente e, ove accertata, del committente, del  caricatore  e  del  proprietario  delle merci, i quali agiscono  nell'esercizio  di  un'attivita'  di impresa o di pubbliche  funzioni,  per  la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare,  il  carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocita' massima consentita;

4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto.

5)   previsione   della   nullita'   degli  effetti derivanti  da  comportamenti  diretti  a  far  gravare  sul vettore  il  peso  economico  delle  sanzioni  a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al n. 3);

6)  previsione,  in  caso  di  controversie  legali relative    a    contratti    non    in    forma   scritta, dell'applicazione  degli  usi e delle consuetudini raccolti nei  bollettini  predisposti  dalle  camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7)  previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate

8)  individuazione  di un sistema di certificazione di  qualita'  per  particolari  tipologie  di  trasporti su  strada,  come  quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili,   dei   rifiuti   industriali  e  dei  prodotti farmaceutici,  con  definizione  dei  modi  e dei tempi per attuare  tale  disposizione  nel rispetto dell'autonomia di impresa  e  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  in materia di certificazione;

9)   nel  rispetto  della  disciplina  nazionale  e comunitaria   in   materia  di  tutela  della  concorrenza, possibilita'  di  previsione di accordi di diritto privato, definiti  fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti  dei  servizi  di trasporto, a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate;

10)  introduzione  di  strumenti  che consentano il pieno  rispetto  e  il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione.».

- Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  commi 1 e 3, e l'allegato  B,  della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante:

«Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004»

«Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di direttive  comuni-tarie).  -  1.  Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. (Omissis).

3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge, alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di novanta giorni.».

                                                          «Allegato B

                                                (Art. 1, commi 1 e 3)

        2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

     2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

     2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,

dell'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  generale relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei lavoratori.

     2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,

dell'11 marzo  2002,    concernente   l’organizzazione dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

   2003/10/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6  febbraio  2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti  dagli  agenti  fisici  (rumore) (diciassettesima direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,della direttiva n. 89/391/CEE).

      2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo  2003, che modifica la direttiva n. 83/477/CEE del Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

   2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,

dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva n. 91/671/CEE del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazione degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

     2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblic o nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia ambientale   e  modifica  le  direttive  del  Consiglio  n.85/337/CEE  e n. 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

    2003/41/CE del Parlamento europeo, e del Consiglio, del 3  giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

                

    2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del

13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

     2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive n. 78/660/CEE, n.83/349/CEE, n. 86/635/CEE e n. 91/674/CEE relative ai conti annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa’, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

    2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  giugno  2003,  relativa  a  norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva n.96/92/CE.

    2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  giugno  2003,  relativa  a  norme comuni per il mercato interno  del  gas  naturale  e  che  abroga la direttiva n 98/30/CE.

    2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva n. 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa'.

   2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva n.  91/439/CEE  del  Consiglio e che abroga la direttiva n. 76/914/CEE del Consiglio.

      

   2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per

quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

    2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre  2003,  che  modifica la direttiva n. 96/22/CE del  Consiglio  concernente  il divieto di utilizzazione di talune  sostanze  ad  azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni animali.

      2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003, relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l’afta epizootica,  che  abroga  la  direttiva  n. 85/511/CEE e le decisioni  n. 89/531/CEE e n. 91/665/CEE e recante modifica della direttiva n. 92/46/CEE.

    2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

    2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  ottobre  2003, che istituisce un sistema per lo scambio di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella Comunita'  e  che  modifica  la  direttiva  n. 96/61/CE del Consiglio.               

       2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre     2003,     concernente     taluni     aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

     2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre  2003,  che modifica la direttiva n. 2000/13/CE per   quanto   riguarda   l'indicazione  degli  ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

    2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che modifica  la  direttiva  n.  77/388/CEE  relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

    2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre2003, che ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricita'.

     2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della decisione  n.  90/424/CEE  del  Consiglio  e  che abroga la direttiva n. 92/117/CEE del Consiglio.

    2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 2003, che modifica la direttiva n. 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

    2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,

relativa  allo  status  dei  cittadini  dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

    

   2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,

relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

     2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,

dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata  su  una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva n. 92/42/CEE.

   2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dell'11   febbraio  2004,  che  modifica  la  direttiva  n.94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

      2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

   2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di forniture e di servizi.

    2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.

    2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile   2004,   concernente  le  offerte  pubbliche  di

acquisto.

    2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

    2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile   2004,   relativa   al   diritto  dei  cittadini dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri, che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive  n.  64/221/CEE, n. 68/360/CEE, n. 72/194/CEE, n.73/148/CEE,  n.  75/34/CEE, n. 75/35/CEE, n. 90/364/CEE, n.90/365/CEE e n. 93/96/CEE.

   2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21   aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti finanziari,  che  modifica  le direttive n. 85/611/CEE e n.93/6/CEE  del  Consiglio  e  la  direttiva  2004/12/CE  del Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la direttiva n. 93/22/CEE del Consiglio.

     2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  sul  rispetto  dei  diritti di proprieta’ intellettuale.

   2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza

  dell'approvvigionamento di gas naturale.

   2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre   2004,  recante  modifica  della  direttiva  n.

   2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita’, riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di Kyoto.».

       - La  direttiva  n. 2003/59/CE e' pubblicata in GUCE n.L. 226 del 10 settembre 2003.

    - Il  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n 285, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.

     - Il    decreto   del   Presidente   dellaRepubblica16 dicembre  1992,  n.  495,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario.

        

             Nota all'art. 1:

- Per  la  legge 1° marzo 2005, n. 32 e gli articoli 1, comma  1,  lettera b)  e  2, comma 2, lettera b), vedi nota alle premesse.

 
 
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