L’8 febbraio il Consiglio dei Ministri ha dato attuazione alla direttiva UE 2015/2302 del 25 novembre 2015, ampliando la nozione di pacchetto turistico e introducendo la nuova categoria dei “servizi turistici collegati”. Tra le novità (ampliamento del diritto di recesso, intensificazione della responsabilità dell’organizzatore, obbligatorietà della copertura assicurativa per la responsabilità civile, rafforzamento delle garanzie contro l’insolvenza o il fallimento dell’agenzia…) ce ne sono alcune che, secondo l’Associazione Italiana Agenti di Viaggio, potrebbero arrecare danno agli operatori del settore.

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Il 25 maggio è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, introducendo importanti novità per gli operatori economici, “comprese le micro, piccole e medie imprese”. Agenzie e tour operator devono fare attenzione soprattutto ai contenuti dell’informativa sulla privacy, alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato, alla portabilità dei dati e alla contitolarità del loro trattamento. Anche per evitare di incorrere nelle nuove sanzioni, amministrative e penali, il Garante ha già predisposto una guida ad hoc.

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El Consejo de Estado italiano (sala III, auto 19 enero 2018, n. 258) rechazó las alegaciones del Ministerio de la Salud italiano: Italia no puede rechazar la homologación del título de odontólogo argentino, aunque la licenciatura en Argentina (de duración quinquenal) tenga una carga lectiva inferior a 5.000 horas. Los hechos. Una joven odontóloga argentina, colegiada en el Colegio Odontológico de Córdoba, solicitó al Ministerio de la Salud italiano la homologación de su título de odontología para poder ejercer en Italia. Las autoridades italianas habrían rechazado su solicitud porque la profesional tenía una carga lectiva de 4.350 horas, mientras que en Italia, la duración mínima de la licenciatura es de 5.000 horas lectivas. La recurrente, asistida por el abogado Giuseppe Lipari (Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y colegiado como “abogado inscrito” en el Ilustre Colegio de Abogados de Termini Imerese) y el avvocato Massimo Sidoti, recurrieron logrando la suspensión de los actos administrativos italianos.

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Lunedì 19 marzo il Tar del Lazio ha rigettato i ricorsi volti a ottenere il riconoscimento del Dottorato di ricerca quale titolo abilitante all’insegnamento scolastico. Ponendo fine – al meno per il momento –  alle speranze dei ricorrenti. Nel dichiarare infondate le loro richieste, infatti, i giudici di via Flaminia hanno anche richiamato un recente orientamento del Consiglio di Stato.

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The Italian State Council (III, order of January 19, 2018, no. 258) rejected the thesis of the Ministry of Health: Italy cannot refuse to recognize the Argentine title of odontologist, even if in Argentine the master's' degree program (five-year duration) requires less than 5,000 hours of teaching. These are the facts. A young odontologist, member of her professional order (the Argentine Colegio odontológico de la Provincia de Córdoba), asked the Italian Ministry of Health to recognize her own professional qualification, with the aim to practice her profession in Italy. The Italian authorities refused her request because she took the master's' degree based on 4,351 hours teaching, while in Italy the minimum duration is 5,000 hours. The plaintiff had successfully appealed that administrative decision, represented on first degree by the lawyers Giuseppe Lipari and Massimo Sidoti (on appeal by the lawyers Bisagna and Tallarida).

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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha deciso (Ad Plen, 20 dicembre 2017, n. 1120 dicembre 2017, n. 11) che “il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

In altre parole, il diploma di scuola magistrale conseguito prima del 2001/2002 non ha natura abilitante. La decisione mette fine a una serie di contrasti giurisprudenziali che avevano portato alcuni giudici ad affermare la natura abilitante del diploma magistrale, annullando i d.m. che impedivano ai diplomati di essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento (si veda la pronuncia Cons. St., VI, 16 aprile 2015, n. 1973).

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