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Disabilità, ore di sostegno e riparto di giurisdizione

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Anche nel 2018 si registra un elevato numero di ricorsi al Giudice Amministrativo, per il riconoscimento del diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno. Il fenomeno è particolarmente evidente in Sicilia, Regione in cui si è concentrato oltre il 50% del contenzioso nazionale. Il Tar Sicilia ha chiarito ancora una volta quando occorre rivolgersi al Giudice Amministrativo piuttosto che a quello ordinario.

Occorre premettere che, per carenza di risorse da destinare agli alunni con disabilità o a causa delle inefficienze dell'apparato amministrativo, i dirigenti scolastici non sempre garantiscono agli alunni disabili un numero di ore sufficiente al loro fabbisogno educativo. Il numero di ore dovrebbe infatti essere indicato in un apposito documento (il PEI) nel quale vanno altresì specificati, annualmente, gli interventi educativi e didattici destinati al singolo alunno.

Questo documento, essendo parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe, andrebbe definito entro il 30 luglio di ogni anno (art. 3, c. 1, D.P.C.M. n. 185/2006) o, al più tardi, “all’inizio dell’anno scolastico” (vedasi nota dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del M.I.U.R.)

Tuttavia, spesso il PEI non viene redatto nei tempi previsti. In questi casi è possibile rivolgersi al Giudice Amministrativo.

Lo ha rimarcato il Tar Sicilia in una recente sentenza (Tar Sicilia, III, sentenza 30 aprile 2018, n. 973): “Deve darsi atto, coerentemente con l’orientamento assunto di recente dalla Sezione, della sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale, sulle domande proposte da parte ricorrente volte alla condanna dell’Amministrazione alla redazione del piano educativo individualizzato (cfr., tra le tante, T.A.R. Sicilia, Sez. III, n. 2437/2017, n. 2459/2017, n. 2259/2017, n. 1925/2017 e n. 1555/2017, che rinviano a Cass. Civ., Sez. Un., ord. 28 febbraio 2017, n. 5060 e a Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 12 aprile 2016, n. 7), indipendentemente dal fatto che si tratti della sua prima predisposizione ovvero del suo doveroso aggiornamento, d’ufficio o ad istanza dell’interessato”.

Secondo i giudici siciliani “l’Amministrazione è obbligata alla redazione del PEI – o di altro documento programmatorio equipollente, sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali - come momento di sintesi di una pluralità di apporti specialistici”.

Viceversa, in tutti i casi in cui il PEI è stato redatto ma è necessario chiederne l'applicazione (in quanto la scuola, in violazione del PEI, non ha messo a disposizione un docente per il numero di ore stabilito), la competenza è del giudice ordinario. Infatti, secondo i giudici, “tenuto conto della coesistenza di due giurisdizioni sulla posizione soggettiva", spettano alla giurisdizione amministrativa solo "le questioni relative alla mancata (o incompleta) attuazione del documento programmatorio didattico indicante le ore di sostegno”.

Il Giudice Amministrativo ha quindi giurisdizione in quelle controversie in cui entra in gioco la discrezionalità della P.A. Una volta emanato il PEI, la discrezionalità della P.A. viene tuttavia azzerata, in quanto la Scuola è tenuta a fornire il numero di ore in esso indicate.

Per riassumere, se l'istituto non ha predisposto il PEI (o se il PEI indica un numero di ore insufficienti), occorre rivolgersi al Tar. Se invece il PEI è stato redatto ma la scuola non lo sta attuando, occorre rivolgersi al Giudice Ordinario.

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