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Scuola, secondo il CdS il reclutamento dei docenti è incostituzionale

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In una recente ordinanza, il Consiglio di Stato ha affrontato le problematiche emerse con il concorso per l’accesso al triennio di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, detto “percorso FIT”; superato il quale si viene assunti a tempo indeterminato. Due le questioni di fondo: la legittimità costituzionale delle norme che prevedono un concorso riservato agli abilitati e, in via subordinata, di quelle che non prevedono la partecipazione dei dottori di ricerca.

Un aspirante docente, in possesso di un PhD ma impossibilitato a partecipare alla suddetta procedura di reclutamento, ha impugnato dinnanzi al Tar del Lazio il decreto del 1 febbraio 2017 n. 85, con il quale è stato bandito il concorso; il D.M. 15 dicembre 2017 n. 995, relativo alle modalità di espletamento dello stesso; e il D.P.R. 14 febbraio 2016 n.19, riguardante le disposizioni per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso.

Il Tar ha respinto la sua domanda cautelare di ammissione con riserva, contestuale al ricorso, “ritenendo in motivazione che al dottorato di ricerca il valore abilitante non si possa riconoscere, e che la norma […] ritenuta esente da vizi di legittimità costituzionale ed europea, preveda una procedura di carattere straordinario, come tale legittimamente riservata ai soggetti indicati, fra i quali i dottori di ricerca non sono contemplati”.

In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato ha ritenuto di “sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedono il concorso riservato in questione […] ritenendola rilevante e non manifestamente infondata”.

In via subordinata, i giudici di Palazzo Spada hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del d.lgs. 59/2017, nella parte in cui non si prevede che al “concorso riservato” possano partecipare coloro i quali hanno conseguito il dottorato di ricerca.

Per quanto riguarda la prima questione, richiamando il dettato dell’art. 97 Cost., c. 4 (“Agli impieghi  nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”), il Collegio ha precisato che, secondo la giurisprudenza amministrativa, il requisito del “pubblico concorso” si ritiene rispettato qualora la procedura di reclutamento sia:

- “aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini”;

- “di tipo comparativo, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti”;

- “congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire”.

Quindi, secondo il Collegio, “è costituzionalmente illegittima, in particolare per quanto riguarda il personale docente, la previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti in modo irragionevole la possibilità di accesso dall’esterno”.

Per ciò che concerne la seconda questione, ossia la valenza del dottorato, “Il Collegio dubita infatti che sia conforme a ragionevolezza, e quindi all’art. 3 Cost, la disparità di trattamento fra i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 17 d. lgs. 59/2017 e i dottori di ricerca”.

Tra l’altro, in riferimento al carattere sussidiario o integrativo dell’attività didattica in questo percorso di studi, i giudici hanno evidenziato che esso è dettato “unicamente dalla necessità che il tempo dedicato alla docenza non vada a discapito della ricerca, cui il dottorando deve per definizione dedicarsi, e non denotano in alcun modo un livello inferiore della docenza impartita dal dottorando stesso”.

Con questi presupposti, il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio, disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e informato il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché i presidenti di Camera e Senato.

La Corte Costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi sulla vicenda nei prossimi mesi. E’ difficile fare una previsione, ma in casi del genere l’attesa dura da uno a tre anni. Non è comunque da escludere che il legislatore intenda modificare la normativa sul reclutamento dei docenti.

Mentre la questione sul dottorato ci pare meno fondata (quanto meno nel caso in cui il dottorando non possa dimostrare di aver svolto, in concreto, un’adeguata attività didattica), la prima appare più condivisibile. Occorrerà vedere se il giudice delle leggi deciderà di scardinare l’intero sistema.

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