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Pubblico impiego, Amministrazione deve pagare iscrizione all’albo del dipendente

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I liberi professionisti alle dipendenze della pubblica amministrazione hanno diritto al rimborso delle quote di iscrizione all’albo professionale. Già in senso positivo si era espressa nel 2015 la Corte di Cassazione, e ne avevamo parlato qui, per quanto riguarda la categoria dei medici. Dopo la Cassazione, ora intervengono anche i giudici di merito.

L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti che svolgono una professione regolata (medici, infermieri, farmacisti, avvocati, architetti, ingegneri ecc. ecc.). La quota di iscrizione all’albo però non deve gravare sul professionista, nel caso in cui questi lavori per un ente pubblico. L’assunzione di un professionista da parte della Pubblica Amministrazione crea una situazione analoga a quella nel mandato, e cioè si compie un’attività per conto e nell’interesse altrui, ai sensi dell’art. 1719 del codice civile “il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”. Pertanto la Cassazione così si era espressa: “quando sussiste il vincolo di esclusività, l'iscrizione all'albo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di dette attività che dovrebbero, in via normale, gravare sull'ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività” (sentenza n. 7776/15).

Il caso qui in questione si riferiva alla categoria avvocati, ma il ragionamento è applicabile a tutti i liberi professionisti, qualora sussista l’obbligo di iscrizione all’albo professionale e la dipendenza (in via esclusiva) dalla Pubblica Amministrazione.

Recentemente, a supporto di questo orientamento, riscontriamo la sentenza del Giudice del Lavoro di Pordenone (n. 116/19). Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato da 214 infermieri, affermando ed estendendo, dunque, l’orientamento della Cassazione: la Pubblica amministrazione deve pagare le quote di iscrizione anche degli infermieri.

Secondo il Giudice del Lavoro la posizione dell’infermiere dipendente di azienda pubblica riveste una posizione del tutto analoga a quella dell'avvocato al servizio di un ente pubblico, difatti “non vi è motivo di ritenere una qualche supremazia della professione forense rispetto alle altre che legittimi una diversità di trattamento. Nella richiamata sentenza della Suprema Corte si afferma un principio generale valido per tutti i professionisti dipendenti e non certo solo per i legali”.

L’infermiere dipendente pubblico svolge la professione per incarico di un'azienda sanitaria, obbligata a tenerlo indenne da ogni spesa necessaria all'espletamento dell'incarico professionale , proprio per i l principio generale secondo cui il mandante, l’ente pubblico (in questo caso l’azienda sanitaria ) è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che lo stesso abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari.

L'elemento decisivo è dunque l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo e l’esecuzione della prestazione lavorativa alle dipendenze di un ente pubblico in via esclusiva.

Per questo motivo, non sempre è possibile ottenere il rimborso delle quote ordinistiche, ad esempio per quanto riguarda la categoria degli ingegneri, lo stesso Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con circolare n. 615, del 21/10/15 ha fornito interessanti chiarimenti.

Qui si rivela come sia più articolata la disciplina dettata per i professionisti dell’area tecnica e questo perché non sempre ai dipendenti pubblici è richiesta l’iscrizione all’albo degli ingegneri. Ad esempio, gli ingegneri appartenenti agli Uffici tecnici delle stazioni appaltanti possono espletare attività di progettazione per conto della P.A. se in possesso della sola abilitazione (art. 90, comma 4, d.lgs. n. 163/2006, ora art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016).

Tuttavia, nel caso in cui sia la stessa Amministrazione a richiedere l’iscrizione del professionista, anche qualora non sia obbligatoria per legge, si potrà richiedere il rimborso.

In casi del genere, a decidere sui rimborsi sarà il Giudice del Lavoro.

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