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Docenti abilitati all’estero: il Tar Lazio nomina il commissario ad acta

RISULTATI
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Interverrà il commissario ad acta. Il Tar Lazio (sezione III bis) si è recentemente pronunciato su alcuni casi di “perdurante silenzio” in materia di riconoscimento dell’abilitazione di docente conseguita all’estero (in Spagna). I ricorrenti, assistiti dallo Studio legale Sidoti & Soci, avevano proposto un ricorso contro il silenzio del Miur, il quale non aveva emesso il decreto di riconoscimento nei termini di legge (4 mesi dal deposito dell'istanza). 

Malgrado le sentenze di accoglimento, che ordinavano al Miur di emettere un provvedimento definitivo, nulla si era mosso. Dunque i ricorrenti, assistiti dallo Studio legale Sidoti, sono stati costretti a ricorrere a un ulteriore strumento: istanza per la nomina di “commissario ad acta”. Il Tribunale, accogliendo le istanza dei ricorrenti, ha nominato il commissario, che adesso dovrà occuparsi della vicenda (Tar Lazio, Roma, III bis, ordinanze collegiali 6 giugno 2019, nn. 7348 e 7347; 5 giugno 2019, nn. 7281 e 7198; 28 maggio 2019, nn. 6662 e 6659). 

Nei provvedimenti il Tar, appurato il perdurante silenzio del Miur, “nomina Commissario ad acta incaricato dell’esecuzione della Sentenza di cui in motivazione il Dirigente Generale del Miur competente per materia, senza facoltà di delega e diritto al compenso, che dovrà provvedere nel termine di 90 (novante) giorni dalla notifica ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza se anteriore” (Tar Lazio, Roma, III bis, ordinanza collegiale 6 giugno 2019, n. 7348). 

Attraverso la nomina del commissario ad acta, dirigente in servizio pressoo la stessa P.A. (in queste ordinanze) o altra P.A., il Tar impone l'esecuzione dei propri provvedimenti. In pratica, il commissario ad acta è uno strumento del Tar per “costringere” la P.A. ad eseguire le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice amministrativo (o del giudice ordinario). E se il commissario ad acta non provvedesse? Si tratta di ipotesi abbastanza rare. Comunque, per tutti i suoi ati (o silenzi), è sempre competente il Tar che l’ha nominato, il quale in casi estremi potrebbe sostituirlo.

Per approfondimento sul "silenzio" della P.A. in materia di riconoscimento dei titoli, si rimanda a questo articolo:

http://www.studiolegalesidoti.eu/dacblog/approfondimenti/509-ritardi-del-miur-nel-riconoscimento-dei-titoli-spagnoli-serve-il-ricorso-contro-il-silenzio

In calce, uno dei provvedimenti di accoglimento.

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Pubblicato il 28/05/2019

N. 06659/2019 REG.PROV.COLL.

N. 08894/2018 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8894 del 2018, proposto da 


[OMISSIS], rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lipari, Massimo Sidoti, Sagrario Sànchez Munoz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Faberi in Roma, via Fabio Massimo n. 60; 


contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

per l'annullamento del silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Spagna.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista l’inesecuzione della sentenza Lazio, Roma, III bis, 17 dicembre 2018, n. 12219 con cui è stato dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza del privato;

Ritenuto assolutamente indispensabile nominare un commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione da individuarsi nel Direttore Generale MIUR competente per area, senza facoltà di delega;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), nomina commissario ad acta il Direttore Generale MIUR competente per area, senza facoltà di delega, affinchè provveda a dare esecuzione alla sentenza n. 12219/2018 nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella   Giuseppe Sapone
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

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