Test di medicina, annullamento graduatoria per violazione della normativa sull'anonimato

Con questa sentenza il TAR Lazio ha annullato il il test di medicina tenutosi in violazione delle norme sull'anonimato, ed ammettendo quindi al corso di laurea i ricorrenti.

vedi provvedimento

 

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N. 01523/2016 REG.PROV.COLL.

N. 09001/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9001 del 2014, proposto da: 
G.C., G.D.R., F.L.M., G.M.M., E.V., rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Sidoti, con domicilio ex lege presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia n. 189; 

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Università degli Studi di Tor Vergata, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Consorzio Interuniversitario Per il Calcolo Automatico - Cineca; 

nei confronti di

A.Z.; 

per l'annullamento

della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al Corso di laurea in medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’.a.a. 2014/2015 pubblicata in data 22 aprile 2014, di tutte le graduatorie consequenziali ivi compresa quella pubblicata in data 12 maggio 2014,del d.m. n. 85 del 5 febbraio 2014 con particolare riferimento alla parte in cui attribuiscono all’Università di “Tor Vergata” un numero di posti inferiore all’effettiva disponibilità rispetto agli altri Atenei con analogo numero di infrastrutture, in violazione del principio dell’offerta formativa,del decreto del Rettore dell’Università “Tor Vergata” di Roma che ha indetto il concorso per l’ammissione al corso di laurea de quo; nonché di tutti gli altri atti meglio nell’epigrafe del ricorso indicati; e per l’accertamento dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa ai fini risarcitori con condanna al risarcimento del danno patito dai ricorrenti da effettuarsi in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. attraverso l’iscrizione in sovrannumero al corso de quo oppure in via fortemente subordinata con l’indicazione da parte del TAR delle linee direttrici in base alle quali l’Amministrazione debitrice dovrà proporre a favore dei ricorrenti creditori la reintegrazione in forma specifica ed il ristoro economico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione , dell'Universita' e della Ricerca e di Università degli Studi di Tor Vergata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La controversia in esame attiene alla legittimità del concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015, sfociato nella graduatoria unica nazionale pubblicata in data 12 maggio e rettificata il 22 maggio 2014, che vede i ricorrenti collocati in posizione non utile.

In proposito il collegio non ha motivo di discostarsi dai molteplici precedenti, concernenti casi del tutto analoghi, che hanno visto riconosciute le ragioni dei ricorrenti (v. C.S., VI, n.15/2015; Tar Lazio, III bis, n. 6014/2015; C.G.A. n.332/2015).

Nel caso in esame va infatti attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

Invero la Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare “la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”, si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n. 3984 del 10 marzo 2015 in cui, melius re perpensa, il Collegio ha specificato che, “di per sé sola, la circostanza dell’apposizione del ”codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere “scambiate” con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale”.

Ciò premesso, con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove per l’ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2013/2014 l’effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2005 del 5.01.2005 del Consiglio di Stato, sez. VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”.

Pertanto, essendosi le medesime condizioni verificate anche con riferimento alla graduatoria unica nazionale 2014/2015 – e, in particolare, nel caso in esame - il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la graduatoria de qua, nella parte in cui esclude i ricorrenti, con consequenziale ammissione degli stessi, anche in sovrannumero, al corso di laurea in medicina e chirurgia, presso le Università di interesse, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr. T.A.R. Sardegna, n.230/2013; T.A.R Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; Tar Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

Le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla in parte qua, ai fini indicati in motivazione, la graduatoria impugnata e conferma l’iscrizione di parte ricorrente al corso di laurea in questione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

Studio Legale Sidoti & Soci Tel. +39 049 82 56 56 9 info@studiolegalesidoti.eu

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