Trasferimento da ateneo comunitario senza superamento dei test

Con l'ordinanza il TAR ha dato ragione ad una straniera che si é vista negare il diritto di trasferimento all'ateneo bresciano perché non aveva  superato del test d'ammissione. 

 

 vedi il provvedimento

 

Pdf

 

 

 

 

N. 01937/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01066/2013 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

C. M., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6; 

nei confronti di

G. C., A. N., non costituitisi in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

(a) nel ricorso introduttivo

- della graduatoria degli ammessi ai trasferimenti ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Brescia, pubblicata nella versione iniziale nel settembre 2013 e nella versione corretta nell’ottobre 2013, nella parte in cui non include la ricorrente tra gli ammessi al trasferimento;

(b) nei primi motivi aggiunti

- del diniego di trasferimento comunicato via PEC l’11 novembre 2013;

(c) nei secondi motivi aggiunti

- della nota del responsabile dell’UOC Supporto Legale depositata in giudizio il 13 dicembre 2013, che ha ribadito il diniego di trasferimento a causa del mancato superamento del test di ingresso;

(d) nei terzi motivi aggiunti

- del provvedimento del 14 aprile 2014, con il quale è stata attribuita alla ricorrente una posizione in graduatoria non utile ai fini del trasferimento;

- del bando pubblicato il 1 luglio 2014, che attribuisce all’anno accademico 2014-2015 i posti non coperti nell’anno accademico 2013-2014 per rinuncia degli aventi diritto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dell’Università degli Studi di Brescia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2015 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato a un sommario esame:

1. La ricorrente era iscritta per l’anno accademico 2012-2013 al primo anno del corso di Medicina e Chirurgia presso una Università straniera, e ha chiesto in data 21 agosto 2013 il trasferimento al secondo anno presso l’Università di Brescia per l’anno accademico 2013-2014.

2. L’Università di Brescia ha respinto la domanda, in quanto la ricorrente non aveva superato il test di ingresso al primo anno in Italia.

3. Questo TAR con ordinanza n. 148 del 20 marzo 2014 ha accolto la domanda cautelare, invitando l’Università di Brescia a esaminare la domanda della ricorrente.

4. In base alla suddetta ordinanza l’Università di Brescia, con provvedimento del 14 aprile 2014, ha attribuito alla ricorrente una posizione in graduatoria non utile ai fini del trasferimento. Inoltre, nel bando pubblicato il 1 luglio 2014, ha assegnato all’anno accademico 2014-2015 i posti non coperti nell’anno accademico 2013-2014 per rinuncia degli aventi diritto.

5. Sulla vicenda così sintetizzata, si possono formulare le seguenti osservazioni:

(a) la questione del test di ingresso, su cui questo TAR si è già pronunciato più volte escludendo la possibilità di applicarlo ai trasferimenti per gli anni successivi al primo (v. sentenze n. 724 del 31 luglio 2013, e n. 1297 del 26 novembre 2014, entrambe nei confronti dell’Università di Brescia), è stata chiarita in modo definitivo dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (v. sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015). Vi è quindi la certezza del diritto circa il divieto per le Università di impedire i trasferimenti a causa del mancato superamento del test di ingresso;

(b) le domande di trasferimento dall’estero devono quindi essere sempre esaminate, e collocate in un’apposita graduatoria;

(c) i trasferimenti sono subordinati a un giudizio di congruità sul percorso di studi seguito all’estero. Prima di esprimere tale giudizio ogni Università, autonomamente, deve dotarsi di appositi criteri tecnici, per comparare i propri insegnamenti con quelli delle Università straniere;

(d) sul calcolo dei posti disponibili si rinvia alle indicazioni contenute nelle sentenze di questo TAR sopra citate, che fanno riferimento al principio della piena utilizzazione delle risorse disponibili, fermo restando il vincolo del numero chiuso;

(e) il giudizio di congruità sul percorso di studi è utile solo se effettuato immediatamente prima dell’inizio dell’anno accademico, in quanto lo scopo della valutazione è di stabilire se la preparazione attuale dello studente sia una base idonea per gli insegnamenti del nuovo anno. La transizione da una Università all’altra deve infatti avvenire in modo ordinato e con il pieno controllo del percorso formativo. In questa materia non è possibile disporre trasferimenti retroattivi, quando l’anno accademico sia già in pieno svolgimento, o addirittura a distanza di anni dalla richiesta di trasferimento;

(f) neppure la proposizione di un ricorso giurisdizionale può avere un effetto di prenotazione di un posto per gli anni successivi, in quanto il giudizio di congruità sul percorso di studi deve essere sempre il più aggiornato possibile, e ad ogni aggiornamento deve essere data la precedenza agli studenti che in quel momento risultano più meritevoli;

(g) ne consegue che non sarebbe possibile attribuire alla ricorrente il trasferimento per il nuovo anno accademico neppure riconoscendo fondato il calcolo dei posti disponibili descritto nei motivi aggiunti depositati il 19 settembre 2014;

(h) l’istanza cautelare può quindi essere accolta solo parzialmente, ossia accertando che l’Università di Brescia è tenuta a eseguire il giudizio di congruità sul percorso di studi della ricorrente in tempo utile per l’eventuale trasferimento relativo all’anno accademico 2015-2016, e dunque con termini procedimentali adeguatamente ridotti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

(a) accoglie parzialmente la domanda cautelare, come precisato in motivazione;

(b) fissa la trattazione del merito all'udienza pubblica del 5 ottobre 2016;

(c) compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere

L’ESTENSORE                                                                                                      IL PRESIDENTE

 

 

 DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

  

Studio Legale Sidoti & Soci Tel. +39 049 82 56 56 9 info@studiolegalesidoti.eu

Questo sito utilizza cookie di terze parti legati alla presenza dei “social plugin”.NON utilizza alcun cookie di profilazione.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.