Opposizione a decreto ingiuntivo - Contratto di insegnamento presso ente di formazione - nullità della clausola che subordina il pagamento della docenza all'erogazione del saldo del finanziamento - Avv. Massimo Sidoti 

Con questa sentenza, il Tribunale del lavoro di Termini Imerse ha confermato l'orientamento del Tribunale di Palermo che ha dichiarato nulla la clausola contenuta in tutti i contratti coi docenti impiegati nei corsi di formazione finanziati dalla regione per la quale il saldo delle competenze dei docenti era subordinato all'erogazione del saldo del finanziamento da parte dell'Ente pubblico.   

 

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Sentenza n. 384/2016 pubbl. il 20/06/2016

RG n. 4370/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

In funzione di Giudice del Lavoro nella persona del dott. Roberto Rezzonico ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4370 del ruolo generale di Lavoro per l’anno 2015 , vertente tra

A...

In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via C... n. 2, presso lo studio dell’Avv. C.A. che la rappresenta e la difende per procura allegata al ricorso in opposizione

OPPONENTE

E

M. A.

elettivamente dorniciliata in Palermo, Piazza Castelnuovo 12,  presso lo studio dell’Avv. Massimo SIDOTI che  la rappresenta e la difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

RESISTENTE

  

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Per l’opponente: v. ricorso introduttivo

Per la resistente: v. memoria di Costituzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

A.M. ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n. 262 del 13 ottobre 2015 riguardante Compensi per l’attività formativa svolta nel periodo compreso fra il 19 aprile ed il 7 giugno del 2013 a seguito di contratto di lavoro a progetto.

L’ingiunta propone opposizione eccependo  l’inesigibilità del credito, in quantol’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale non aveva ancora versato il saldo del finanziamento alla cui erogazione era subordinate il pagamento del compenso alla ricorrente in sede monitoria. Chiede pertanto la declaratoria di nullità e la revoca del decreto ingiuntivo.

L’opposta eccepisce varie ragioni di nullità della Clausola.

Si ricorda che nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, l’attore in senso sostanziale è sernpre il ricorrente per decreto ingiuntivo, che col procedimento monitorio ha fatto valere il suo diritto di credito, mentre l’opponente mantiene la veste di convenuto ancorché promuova il giudizio di opposizione (Cass. 27/6/2000 n. 8718, Cass. Sez. Lav. 1/12/2000 n. 15339, Cass. Sez. Lav. 3/3/2001 n. 3114, Cass. 20/11/2002 n. 16331, Cass. 21/5/2004 n. 9685, Cass. 12/4/2005 n. 7539).

Pertanto, nel rito del lavoro, l’atto di opposizione deve avere il contenuto della memoria di Costituzione ex art. 416 c.p.c. (Cass. Sez. Lav. 25/1/2005 n. 1458, Cass. Sez. lav. 13/3/2007 n. 5816).

Ulteriore implicazione è che “gravando sull’opponente l’onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall’ art.416, comma 3, c.p.c., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati  dall’attore, la mancanza di una tempestiva e specifica  contestazione  consente al  giudice di

ritenere tali fatti come ammessi” (Cass. Sez. Lav. 13/9/2003 n. 13467; negli stessi sensi Cass. Sez. Lav. 13/6/2002 n. 8502).

L’opponente non ha minimamente contestato il regolare svolgimento delle prestazioni da parte dell’opposta.

Parte opponente sostiene, piuttosto, l’inesigibilità del credito, per la ragione sopra illustrata, invocando la relativa clausola contrattuale.

Come fondatamente eccepito  dall’opposta, la clausola è nulla, perché prevede un’evidente limitazione di responsabilità a favore di una delle parti e, dunque, necessitava di specifica approvazione per iscritto da parte dell’altro contraente (art. 1341 c.c.), tanto più che il testo contrattuale è stato predisposto dalla società opponente.

Non vale quale specifica sottoscrizione per iscritto quella apposta sotto quello che è un mero richiamo della clausola in fondo al contratto, tanto più che il richiamo concerne tutte le clausole realmente qualificanti e personalizzanti il contratto e quindi si traduce, sostanzialmente, soltanto in una mera seconda sottoscrizione dell’intero contratto, non delle singole clausole, che non possono perciò ritenersi concordate e singolarmente approvate dall’altro contraente. Insomma, questa tecnica di formale approvazione delle clausole vessatorie si traduce in una palese elusione delle finalità della norma. Va anche detto che la c.d. sottoscrizione specifica apposta in fondo alla scrittura privata contempla un rinvio anche alla clausola 16 che non esiste, visto che l’ultima previsione

contrattuale reca il n. 15, nonché alla stessa clausola 15 che, costituendo a sua volta in un mero rinvio a norme di legge, certamente non è una clausola vessatoria. Questo per dire che il richiamo si rivela fallace e perciò ingannevole, tanto da avvalorare ulteriormente il giudizio di nullità della clausola.

Quanto rilevato esonera dall’esame degli altri motivi di doglianza sollevati dall’opponente.

Il decreto ingiuntivo va dunque confermato, rigettando l’opposizione.

Le spese seguono la soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa

R I G E T T A

L’opposizione presentata dalla A..., avverso il decreto ingiuntivo n. 262/15 , emesso in data 13 ottobre 2015 dal Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, in favore di A.M.

C O N D A N N A

L’opponente a rifondere alla resistente opposta le spese di lite, che liquida in complessivi € ...,00 oltre IVA e CPA come per legge

Termini Imerese, 20 giugno 2016

Il Giudice

Dott. Roberto Rezzonico

Studio Legale Sidoti & Soci Tel. +39 049 82 56 56 9 info@studiolegalesidoti.eu

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