Ricorso avverso diniego di trasferimento a Medicina e Chirurgia per studenti provenienti da università straniere - Avv. Massimi Sidoti:

Con questo provvedimento il Tribunale di Milano ha dato ragione a quattro studenti che, iscritti a Medicina e Chirurgia all'estero, avevano chiesto di essere trasferiti presso l'Università italiana, senza necessità di superamento del Test di ammissione.
Anche in questo caso quindi, il TAR, accogliendo le richieste avanzate dall'avvocato Massimo Sidoti, ha sospeso il provvedimento di diniego del nulla osta emanato dall'università.

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N. 00084/2015 REG.PROV.CAU.

N. 02917/2014 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 2917 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

G.d.R., F.L.M., E. rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Sidoti, con domicilio eletto in Milano, Via Corridoni, 39 presso la Segreteria del Tar;

 

contro

 

Universita' degli Studi di Milano, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;

 

nei confronti di

 

..., rappresentato e difeso dagli avv. , F. , con domicilio eletto presso in Milano, Via Filippo Corridoni 11

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei 4 dinieghi "di nulla osta al trasferimento" relativi al corso di laurea di "Medicina e chirurgia" dell'Università degli studi di Milano emanati il 28.08.14 e notificati ai ricorrenti il 02.09.14; dell'avviso pubblicato sul sito internet dell'Università dopo il 02.09.14 intitolato "esiti richieste nulla osta da altre università", nel quale non figura il nome dei ricorrenti e nel quale è stato consentito unicamente il trasferimento di n. 9 studenti al quinto anno del corso di laurea di medicina e chirurgia; dell'avviso pubblicato il 10.07.14 nel sito web dell'università di Milano, in cui si annunciava la possibilità di chiedere il trasferimento entro il 22.08.14, ma si specificava che tale possibilità era limitata a chi aveva superato il test di ammissione di cui alla l. n. 264/99 in Italia; delle deliberazioni dell'Università di Milano, di estremi sconosciuti, con le quali è stata determinata l'offerta formativa del corso di laurea de quo con particolare riferimento ai verbali circa la capienza dei poli didattici di "Medicina e chirurgia" degli ultimi 5 anni, come definita annualmente dal Consiglio di coordinamento didattico del corso di laurea; delle deliberazioni dell'Università di Milano, di estremi sconosciuti, con le quali si è deciso di non assegnare integralmente i posti vacanti del corso di laurea de quo; dei dd.mm del Miur di determinazione dei posti al primo anno per i corsi di "medicina e chirurgia" e dei verbali dei relativi "tavoli tecnici" tenutisi presso il Miur, relativi agli ultimi 5 anni accademici (aa.aa. 2009/2010 ad oggi) in cui è stato stabilito il numero dei posti disponibili di Odontoiatria per l'Università degli studi di Milano, limitatamente alla parte in cui tali provvedimenti hanno sottostimato l'offerta formativa reale dell'ateneo di Milano, determinando una sottoutilizzazione delle risorse universitarie; di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Milano e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Federico Silvestrini; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente, anche alla luce di quanto sarà deciso dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio a cui il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha deferito una questione analoga, con ordinanza n.454 del 25 luglio 2014;

Rilevato che, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere nella presente fase cautelare, l’interesse dell’appellante all’ammissione con riserva al corso di laurea;
Ritenuto che, nelle more della definizione del merito, debba essere disposta l’ammissione con riserva degli odierni ricorrenti al corso di laurea in questione; Ritenuto che, in relazione ai profili della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie

l’istanza cautelare e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di gennaio 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

 

 

L'ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

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