Immigrazione - Rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo - Illegittimità - Condanna della Questura alla refusione delle spese processuali.

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N. 01440/2015 REG.PROV.COLL.

 

N. 01556/2015 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2015, proposto da: 
M.E., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria La Rocca ...; 

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Palermo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, Via A. De Gasperi, 81; 

per l'annullamento

a) del provvedimento cat. A.12/2014, emanato dal Questore di Palermo, notificato al ricorrente brevi manu il 27/2/2014, con cui si rigetta l'istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- il provvedimento impugnato ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata da cittadino straniero odierno ricorrente il 17/12/2011, in quanto egli avrebbe omesso di produrre “fotocopia di tutte le pagine del passaporto, certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio 2012 in originale e copia di partita Iva”;

• il ricorrente ha dedotto di avere depositato tali documenti all’ufficio accettazione della Questura è che il disguido non sarebbe a degli imputabile poiché si sarebbe verificato che la Questura, a causa del verosimile crescente carico di lavoro non consente agli stranieri di accedere agli uffici amministrativi per consegnare i documenti di integrazione... Lasciandoli sostare all’ufficio accettazione del piano terra, senza consegnar loro alcuna ricevuta; ha inoltre aggiunto che i predetti documenti potevano essere agevolmente acquisiti del responsabile del procedimento amministrativo direttamente d’ufficio (dal sito Internet della camera di commercio, ad esempio, risulta l’impresa intestata al ricorrente, quale ditta individuale);

-evidenzia, infine, il cittadino straniero che era suo preminente interesse, rivestendo per lui vitale importanza il rinnovo del permesso di soggiorno, produrre i documenti richiesti dalla Questura e che ad ogni buon conto egli li deposita in atti;

• quanto dedotto nel ricorso non è stato in alcun modo contestato dalla difesa erariale e, d’altra parte, il ricorrente ha depositato la documentazione in questione, per cui il ricorso va accolto, col conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.000, oltre gli accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente, Estensore

Federica Cabrini, Consigliere

Giuseppe La Greca, Primo Referendario

Il 15/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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