Opposizione a sanzione amministrativa - Sospensione della patente di guida per omissione di soccorso - Inesistenza della condotta - difetto di prova - Avv.ti Massimo Sidoti e Giorgio Bisagna

Con questa Sentenza, il Giudice di Pace di Misilmeri ha annullato il provvedimento di sospensione della patente a carico di un conducente che era stato accusato di omissione di soccorso da parte della vittima di un sinistro stradale. Il Giudice, accogliendo le richieste della difesa ha ritenuto che la prefettura non avesse condotto una corretta istruttoria e quindi ha ordinato la consegna della patente al ricorrente.

 

 

 

 

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REPUBBLICA ITALIANA

   IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI

Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al N.71/12 R.G., avente ad oggetto opposizione ex L.689/81, promossa

DA

G.F., nato a Misilmeri l’ 1.11.1961, residente in Misilmeri, Via..., CF:, elettivamente domiciliato in Misilmeri, Via Principe di Cattolica n.23 presso lo studio del1’Avv. Massimo Sidoti che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. Giorgio Bisagna per mandato a margine del ricorso;                                                                  

OPPONENTE

CONTRO

 

MINISTERO DEGLI 1NTERNI— U.T.G.DI PALERMO

In persona del Ministro pro tempore e per esso il Prefetto di Palermo

OPPOSTO

CONCLUSIONI

PER L’OPPONENTE: In via cautelare, si chiede la sospensione dell’Ordinanza impugnata, ricorrendo i presupposti di fumus boni juris , cosi come esposto in narrativa e di periculum in mora, poiché, come esposto nell’istanza depositata presso la Prefettura e che qui si intende integralmente riportata, lo stesso lavora nella città di Palermo e, raggiungere il luogo di lavoro quotidianamente — vista la distanza — é particolarmente gravoso.

Nel merito, per tutti i motivi sinora esposti, voglia il Giudice di Pace adito, fissare l’udienza fissata per la trattazione del ricorso e disposta la notifica del relativo decreto al Prefetto di Palermo, dichiarare nulla o inefficace l’ordinanza impugnata e per l’effetto ordinare la restituzione della patente al ricorrente; 

Condannare la resistente al pagamento delle spese del presente procedimento. 

PER IL MINISTERO DEGLI INTERNI e per esso il PREFETTO DI PALERMO: Nulla.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 29.02.12 Guagliardo Francesco ha proposto opposizione, ai sensi della L.689/81, avverso l’ordinanza di sospensione della patente N./AREA 3° quater emessa dal Prefetto di Palermo in data 25.01.2012 e notificata a mani del ricorrente in data 08.02.2012.  

I1 provvedimento di fissazione di udienza veniva regolarmente notificato ma la Prefettura di non

Palermo non faceva pervenire le proprie controdeduzioni.

All’udienza fissata compariva i1 legale del ricorrente che, pur in assenza del rappresentante della Prefettura, precisava 1e conclusioni ed il giudizio veniva assunto per la decisione. 

Il ricorrente ha fondato la sua opposizione sostenendo l’illegittimità dell’accertamento per inesistenza della condotta contestata, per difetto di rnotivazione dell’ordinanza Prefettizia sotto diversi profili, omessa audizione dell’interessato e mancata partecipazione del destinatario al procedimento amministrativo ed infine per mancato rispetto dei termini di cui al1’art.218 C.d.S. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

Preliminarmente il ricorso é ritenuto tempestivo ed ammissibile.

Sempre in Via preliminare si dichiara la contumacia della P.A., non dichiarata in istruttoria, in quanto la P.A. opposta non si e costituita ritualmente in giudizio né ha fatto pervenire documentazione e/0 controdeduzioni.

Nel merito il ricorso é fondato e deve essere accolto. 

Invero il ricorrente svolge, in ricorso, una premessa fondamentale esponendo i fatti da cui trae origine i1 provvedimento impugnato che scaturisce dalla violazione dell’obb1igo di soccorso in caso di sinistro stradale di cui all’art.189 C.d.S.

Tuttavia gli eventi presupposti costituiti da un sinistro con feriti e dall’omissione di soccorso non sono stati accertati dai verbalizzanti, ma solamente riferiti dall’unica persona che si é ritenuta danneggiata dalla condotta di guida del ricorrente G.

A fronte delle richieste o denunce dell’asserIto danneggiante la interpellata Polizia Stradale di Lercara Friddi, avrebbe dovuto svolgere un minimo di accertamenti al fine di Verificare la Veridicità e ciò a prescindere dalla circostanza che i fatti sarebbero avvenuti in luogo ben distante dalla sede di tale distaccamento di Polizia Stradale.

Invero non solo la Polizia Stradale non ha interpellato il G. per le necessarie verifiche, ma non ha neanche delegato ad altri organi di Polizia alcuna attività di verifica, per come sembra emergere dagli atti.

I1 provvedimento Prefettizio, poi, é stato emesso sulla scorta del non verificato rapporto della Polizia Stradale ed anch’esso é carente sia della fase istruttoria che di una adeguata e specifica motivazione.

Invero, trattandosi di una violazione cosi grave come la omissione di soccorso con una conseguenza altrettanto grave costituita dalla sospensione della patente, peraltro per anni 1 e mesi 6, anche il provvedimento Prefettizio avrebbe dovuto indicare i fatti e le circostanze posti a fondamento, nonché la gravita delle lesioni riportate dall’asserIto danneggiante, 1’esistenza di un eventuale procedimento penale, di un referto medico e ogni altro elemento utile a consentire 1’esercizio del diritto alla difesa Costituzionalmente garantito da1l’art.24 Cost. 

Nulla di tutto ciò é stato verificato dalla P.A. che si e’ limitata ad emettere un provvedimento secondo lo stampato standardizzato che, però, presuppone dei fondamenti più concreti che non la semplice dichiarazione di un soggetto privato ( a prescindere dalla sua animosità o dai sentimenti che possano animarlo).

Ne discende che il provvedimento opposto é carente di motivazione adeguata al particolare caso concreto.

Ne discende che il provvedimento opposto è carente di motivazione adeguata al particolare caso concreto 

Né la natura cautelare del provvedimento di sospensione della patente di guida può esimere la P.A dallo svolgere un’istruttoria, seppure sommaria.

Infine si osserva che anche l’eccezione relativa alla mancata audizione del ricorrente in sede amministrativa appare plausibilmente fondata, ritenuto l’iter procedurale seguito e tuttavia,  in assenza di costituzione e/o deposito di documentazione non si può fondare la decisione su tale omissione. 

Infine si osserva che é senz’a1tro da ritenere fondato anche il motivo di opposizione fondato sul mancato rispetto del termine di cui al1’art.218 C.d.S. in quanto, ove fosse ritenuto che i1 ricorrente ha effettivamente tenuto la condotta contestata, lo stesso ha diritto al rispetto dei termini di cui

a1l’art.21 C.d.S. al fine di non vedersi prorogare immotivatamente la sospensione della patente di guida con una conseguente dilatazione della sanzione in violazione delle norme esistenti.

Per tutte le superiori ragioni, ed a prescindere dalla realizzazione o meno della condotta trasgressiva, la cui verifica sarà rimessa alla competente Autorità Giudiziaria penale, si ritiene che il provvedimento Prefettizio di sospensione della patente di guida a seguito di Violazione dell’art.189 C.d.S. sia stato immotivatamente emesso con conseguente illegittimità dello stesso e pertanto se ne dispone l’annullamento.

In conseguenza della sostanziale soccombenza della P.A. opposta che, malgrado la gravita del caso, é rimasta contumace, si condanna la P.A. al pagamento delle spese processuali come da liquidazione in dispositivo. 

P.Q.M.

Visti gli artt.23 e segg. della L.689/81;

Definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in opposizione proposto da G.F., nato a Misilmeri l’01.11.l961, residente in M. per l’ illegittimità del procedimento sanzionatorio e annulla l’ordinanza di sospensione della patente

N./AREA 3° quater emessa dal Prefetto di Palermo in data 25.01.2012 e notificata a mani del ricorrente in data 08.02.2012.

Condanna la P.A. al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €....-

Misilmeri, lì 03.05.2012

 IL GIUDICE DI PACE

  

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