Trasferimento da Università straniera senza superamento del test di ammissione - Avv. Massimo Sidoti

Con questa ordinanza il TAR conferma l'orientamento secondo cui il trasferimento di uno studente iscritto ad un corso di laurea presso una università estera non può essere limitato dal mancato superamento dei test di ammissione.

  

vedi il provvedimento

 

Pdf

 

 

 

 

N. 01057/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02918/2014 REG.RIC.          

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2014, proposto da:

- C.D.N. e G.O.G., rappresentati e difesi dall’Avv. Massimo Sidoti ed elettivamente domiciliati in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

- l’Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro-tempore, 

- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; 

nei confronti di

  • N. C., non costituito in giudizio; 

per l’annullamento

- dei dinieghi “di nulla osta al trasferimento” relativi al corso di laurea di “Odontoiatria e protesi dentaria” dell’Università degli Studi di Milano emanati il 28 agosto 2014 e notificati ai ricorrenti il 2 settembre 2014;

- dell’avviso pubblicato sul sito internet dell’Università dopo il 2 settembre 2014 intitolato “esiti richieste nulla osta da altre università”, nel quale non figura il nome dei ricorrenti, nonostante l’esistenza di parecchi posti liberi;

- dell’Avviso pubblicato il 10 luglio 2014 nel sito web dell’Università di Milano, in cui si annunciava la possibilità di chiedere il trasferimento entro il 22 agosto 2014, ma si specificava che tale possibilità era limitata a chi aveva superato il test di ammissione di cui alla l. n. 264/99 in Italia;

- delle deliberazioni dell’Università di Milano, di estremi sconosciuti, con le quali è stata determinata l’offerta formativa del Corso di laurea de quo con particolare riferimento ai verbali circa la capienza dei poli didattici di “Odontoiatria e protesi dentaria” degli ultimi 5 anni, come definita annualmente dal Consiglio di coordinamento didattico del Corso di laurea;

- delle deliberazioni dell’Università di Milano, di estremi sconosciuti, con le quali si è deciso di non assegnare integralmente i posti vacanti del Corso di laurea de quo; dei DD.MM. del M.I.U.R. di determinazione dei posti al primo anno per i corsi di “Odontoiatria e pretesi dentaria” e dei verbali dei relativi “tavoli tecnici” tenutisi presso il M.I.U.R., relativi agli ultimi 5 anni accademici (AA.AA. 2009/2010 ad oggi) in cui è stato stabilito il numero dei posti disponibili di Odontoiatria per l’Università degli studi di Milano, limitatamente alla parte in cui tali provvedimenti hanno sottostimato l’offerta formativa reale dell’Ateneo di Milano, determinando una sottoutilizzazione delle risorse universitarie;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Vista l’ordinanza n. 1560/2014 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;

Vista l’istanza di esecuzione della pronuncia cautelare di primo grado ex art. 59 cod. proc. amm., depositata dalle parti ricorrenti in data 4 marzo 2015;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 16 aprile 2015, il primo referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Considerato che le parti ricorrenti hanno depositato, in data 4 marzo 2015, una istanza finalizzata ad ottenere l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1560/2014, ai sensi dell’art. 59 del cod. proc. amm.;

Considerato che, con la predetta pronuncia cautelare, è stata disposta la sospensione degli atti con cui l’Università degli Studi di Milano ha negato, sul presupposto del mancato superamento del test di ammissione di cui alla legge n. 264 del 1999 in Italia, il nulla osta al trasferimento dei ricorrenti presso il proprio Corso di Laurea di “Odontoiatria e protesi dentaria”, unitamente alla sospensione degli atti che hanno determinato l’offerta formativa del Corso di laurea, hanno stabilito di non assegnare integralmente i posti vacanti del Corso di laurea de quo e ne hanno fissato il limite massimo;

Considerato che, in data 28 gennaio 2015, l’Università degli Studi di Milano ha comunicato ai ricorrenti il diniego di iscrizione “al quarto anno di corso in quanto i programmi dei corsi non sono sovrapponibili con quelli dei corsi svolti presso questo Ateneo e per insufficienza di CFU acquisiti. Non possono essere ammessi al terzo anno di corso per mancanza di posti disponibili”;

Considerato che i ricorrenti hanno proposto istanza di esecuzione della pronuncia cautelare di primo grado ex art. 59 cod. proc. amm., assumendone la violazione e/o l’elusione attraverso l’atto di diniego di iscrizione comunicato il 28 gennaio 2015;

Ritenuto che il provvedimento di diniego di iscrizione dei ricorrenti, almeno con riguardo al terzo anno di corso, sia elusivo dell’ordinanza cautelare n. 1560/2014, atteso che tra i provvedimenti oggetto di sospensione vi sono anche quelli che hanno stabilito il numero massimo dei posti disponibili, e quindi diversamente dal rifiuto di iscrizione al quarto anno – che si fonda su ulteriori circostanze, ossia sulla non congruenza dei programmi e sull’insufficienza dei crediti formativi conseguiti all’estero –, l’iscrizione al terzo anno, negata soltanto per mancanza di posti disponibili, risulta sostanzialmente imposta dalla citata decisione cautelare;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza proposta nella presente sede, ordinando, nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, l’iscrizione con riserva dei ricorrenti al terzo anno di corso, indipendentemente dall’esistenza di posti disponibili;

Ritenuto, comunque, di respingere la richiesta di condanna dell’Amministrazione per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 26, comma 2, del cod. proc. amm., in quanto non appare sussistente una colpa grave in capo alla stessa;

Ritenuto di rinviare al definitivo per le spese, anche con riguardo ai danni legati all’eventuale ritardo nell’ammissione dei ricorrenti al Corso di laurea di cui al presente contenzioso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l’istanza proposta dalle parti ricorrenti, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

 

 

L’ESTENSORE                                                                                                              IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Studio Legale Sidoti & Soci Tel. +39 049 82 56 56 9 info@studiolegalesidoti.eu

Questo sito utilizza cookie di terze parti legati alla presenza dei “social plugin”.NON utilizza alcun cookie di profilazione.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.