Abogados - Giudizio di ottemperanza contro il Ministero della Giustizia - Abogado Giuseppe Lipari e Avv. Giulia Pusateri

Considerato che il Ministero della Giustizia - malgrado numerosi solleciti - non ha ottemperato alla sentenza pronunciata dal Tar Lazio (4180/216), il ricorrente ha chiesto la nomina di un "commissario ad acta". Il Ministero della Giustizia si è opposto evidenziando la presunta illegittimità del titolo del ricorrente.  Il Tar Lazio ha accolto il ricorso. 

 

Vedi provvedimento

 

N. 08171/2016 REG.PROV.COLL.

 

N. 09419/2015 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9419 del 2015, proposto da:

 

Giuseppe Lipari, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lipari C.F. LPRGPP80D04G273H, Giulia Pusateri C.F. PSTGLI76R66C621U, con domicilio eletto presso Stefano Morabito in Roma, Via A. Vessella, 7;

 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall' Avocatura Dello Stato , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

- del silenzio-rifiuto sulla richiesta di emissione del decreto di riconoscimento del proprio titolo di abogado conseguito in Spagna al fine di essere ammesso agli esami per il conseguimento del titolo di avvocato;

- per la nomina di un commissario ad acta incaricato di eseguire la sentenza T.A.R. Lazio - Roma, 6 aprile 2016, n. 4180;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

1 – Il dottor Giuseppe Lipari ha proposto ex art. 117, comma 3, c.p.a. per la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 4180 del 9 marzo 2016, previa richiesta di misure cautelari monocratiche, peraltro respinta con decreto monocratico n. 282572016 non essendo stata rilevata la sussistenza di un danno grave ed irrimediabile.

2 – Con la predetta sentenza questo Tribunale ha accolto il ricorso del ricorrente contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione intimata sulla richiesta di emissione del decreto di riconoscimento del proprio titolo di abogado conseguito in spagna al fine di essere ammesso agli esami per il conseguimento del titolo di avvocato in Italia.

3 – Questo stesso Tribunale con ordinanza collegiale n. 12073/2015 in data 21 ottobre 2015 aveva assegnato alla medesima Amministrazione il termine di sessanta giorni per il deposito di una motivata relazione circa i fatti di causa, con particolare riguardo al carteggio concernente le sorti del titolo vantato dal ricorrente, premettendo peraltro la reiezione dell’istanza di oscuramento delle generalità del ricorrente, giurista ed aspirante avvocato, in quanto palesamente priva di fondamento, con riguardo alla sua futura partecipazione all’esame cui chiede di essere ammesso tramite provvedimento di questo Tribunale, alla stregua dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento che dovranno guidare l’esame e che potranno essere, se del caso, azionati in sede giurisdizionale ai sensi della stessa Costituzione.

4 - A fronte della successiva motivata e documentata domanda del ricorrente e della descritta inerzia del Ministero competente, è risultata palese la violazione del generalissimo principio normato dall’art. 2 della legge n. 241/1990 secondo i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione, nonché delle precise disposizioni (art. 51, paragrafo 2, direttiva 2005/36/CE; art. 16, comma 6, D.Lgs. n. 206/2007, DM n. 191/2003) che imponevano la conclusione del procedimento in esame entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione, termine peraltro scaduto già in data 24 giugno 2015, e con la predetta sentenza l’intimato Ministero è stato quindi condannato a pronunciarsi entro il nuovo termine assegnato, peraltro ormai ampiamente ma inutilmente decorso.

5 – Il Ministero inadempiente, in vista della presente camera di consiglio ha allegato l’esistenza di un carteggio con le competenti Autorità spagnole, secondo cui risulterebbe in corso in Spagna una iniziativa volta alla revoca del titolo rilasciato al ricorrente così come dei titoli rilasciati senza esame successivamente ad una data definita, ed ha quindi affermato l’impossibilità di procedere, allo stato, al richiesto riconoscimento.

6 – Al riguardo, il Collegio rileva il carattere meramente soprassessorio dell’indicato carteggio, che risulta pertanto inidoneo a consentire il legittimo superamento del termine assegnato da questo Tribunale all’Amministrazione ai fini dell’adempimento della predetta sentenza.

7 – A giudizio del Collegio neppure l’intimato Ministero può sottrarsi alle regole nazionali e comunitarie relative, nell’ambito dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, al mutuo riconoscimento dei titoli di studio e professionali, e deve quindi concludere definitivamente il procedimento, che non contempla alcuno spazio di discrezionalità, dovendo essere emesso il decreto di riconoscimento del titolo ove sussistente, e dovendo viceversa l‘Amministrazione pronunciarsi in senso negativo in caso contrario.

8 – Il Collegio deve pertanto accogliere l’istanza di parte ricorrente, e per l’effetto deve nominare il Capo di Gabinetto pro tempore del Ministero della Giustizia quale commissario ad acta, affinché provveda, entro l’ulteriore temine di trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica se anteriore della presente ordinanza, all’attivazione delle necessarie comunicazioni con le competenti Amministrazioni spagnole al fine di acquisire la seguente, unica, informativa: se il ricorrente alla specifica data della verifica sia munito o meno di un titolo idoneo a consentirgli almeno in astratto l’esercizio della professione di avvocato in Spagna, ed affinchè, in caso di esito positivo della verifica, provveda, entro il medesimo termine all’adozione del decreto di riconoscimento del titolo di abogado conseguito in spagna dal ricorrente ed agli ulteriori adempimenti necessari ai fini della sua ammissione agli esami per il conseguimento del titolo di avvocato in Italia.

9 – Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie l’istanza di parte ricorrente, e per l’effetto nomina il Capo di Gabinetto pro tempore del Ministero della Giustizia quale commissario ad acta, affinché provveda, entro il temine di trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica se anteriore della presente ordinanza, all’attivazione delle necessarie comunicazioni con le competenti Amministrazioni spagnole al fine di acquisire la seguente, unica, informativa: se il ricorrente alla specifica data della verifica sia munito o meno di un titolo idoneo a consentirgli almeno in astratto l’esercizio della professione di avvocato in Spagna, ed affinchè, in caso di esito positivo della verifica, provveda, entro il medesimo termine sopraindicato, all’adozione del decreto di riconoscimento del titolo di abogado conseguito in spagna dal ricorrente ed agli ulteriori adempimenti necessari ai fini della sua ammissione agli esami per il conseguimento del titolo di avvocato in Italia.

Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio relative alla presente fase processuale, che vengono liquidate in Euro mille.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Raffaello Sestini, Presidente FF, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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