DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286
Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore. (GU n.6 del 9-1-2006 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera b), e l'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni V, IX e XIV della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato non hanno espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente Capo ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, comma 1 e dei principi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della medesima legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti
- Si riporta il testo dell'art.1, comma 1, lettera b l'art. 2, comma 1, lettere a), b) c), e d), e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante: «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose»
«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo
in materia di autotrasporto di persone e cose).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
a) (omissis)
b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 2 dell’esercizio dell'attivita' di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi.»
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali.
a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;
b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori
c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale.
d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i principi della direttiva n. 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre informati ai seguenti principi e criteri direttivi specifici
a) (omissis);
b) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)
1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;
2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci;
3) responsabilita' soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci, i quali agiscono nell'esercizio di un'attivita' di impresa o di pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocita' massima consentita;
4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto.
5) previsione della nullita' degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al n. 3);
6) previsione, in caso di controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate
8) individuazione di un sistema di certificazione di qualita' per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;
9) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilita' di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate;
10) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e l'allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004»
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,della direttiva n. 89/391/CEE).
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva n. 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva n. 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblic o nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio n.85/337/CEE e n. 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo, e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive n. 78/660/CEE, n.83/349/CEE, n. 86/635/CEE e n. 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa’, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva n.96/92/CE.
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva n 98/30/CE.
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva n. 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa'.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva n. 76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della societa' cooperativa europea per
quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva n. 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva n. 85/511/CEE e le decisioni n. 89/531/CEE e n. 91/665/CEE e recante modifica della direttiva n. 92/46/CEE.
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio.
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva n. 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva n. 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricita'.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione n. 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva n. 92/117/CEE del Consiglio.
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 2003, che modifica la direttiva n. 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva n. 92/42/CEE.
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva n.94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di
acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive n. 64/221/CEE, n. 68/360/CEE, n. 72/194/CEE, n.73/148/CEE, n. 75/34/CEE, n. 75/35/CEE, n. 90/364/CEE, n.90/365/CEE e n. 93/96/CEE.
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive n. 85/611/CEE e n.93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva n. 93/22/CEE del Consiglio.
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta’ intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004,concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva n.
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita’, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.».
- La direttiva n. 2003/59/CE e' pubblicata in GUCE n.L. 226 del 10 settembre 2003.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente dellaRepubblica16 dicembre 1992, n. 495, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario.
Nota all'art. 1:
- Per la legge 1° marzo 2005, n. 32 e gli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, lettera b), vedi nota alle premesse.