G.d.P. di Termini Imerese - Sent. 194/2016 - Avv.ti Massimo Sidoti - Vincenzo Vitello - Antonella Maggio

Risarcimento del danno da circolazione stradale - Pagamento parziale delle spese di lite - Avv.ti Massimo Sidoti, Vincenzo Vitello ed Antonella Maggio

G.S. difeso dall'avv. Massimo Sidoti e C.S. difesa dagli avvocati Vincenzo Vitello ed Antonella Maggio, entrambi coinvolti in un sinistro stradale, convenivano l'Unipol Sai n.q. di Compagnia assicuratrice del veicolo che aveva cagionato il danno, nonché il proprietario del veicolo stesso. Esperita l'istruttoria il sig. G.S. veniva integralmente risarcito con rifusione delle spese di giudizio. al contrario, non avendo CS dimostrato l'intero importo del danno lamentato in sede di atto di citazione veniva risarcita in maniera ridotta e di conseguenza il Giudice dichiarava il suo diritto a ricevere solo una parte delle spese di giudizio, proporzionalmente al danno accertato (nle caso di specie il 50%).

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

      Il Giudice di Pace di Termini Imerese, in nome del Dr. Luigi

Fortunato, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 685 degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2015 vertente

TRA

S. G. nato a Misilmeri in data 21.02.1942 rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Sidoti e S. C. nata a Palermo in data 24.02.1947, rappresentata e

 difesa dagli Avv.ti Vincenzo Vitello e Antonella Maggio entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 12

attori

E

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Scillato, via Mattarella n. 43

convenuta

M. T.

 

convenuta contumaci

Oggetto: condannatorio da r.c.a.

Conclusioni per gli attori

come da comparsa conclusionale

Conclusioni per l’UnipolSai S.p.A.:

come da verbale

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con due autonomi atti di citazione, regolarmente notificati, i sig.ri S. C. e 

S. G. hanno convenuto in giudizio la sig.ra M. T. e l’UnipolSai Assicurazioni S.p.A. nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 19.11.2014 nel Comune di Misilmeri.

Si é costituita la compagnia di assicurazione la quale ha contestato la fondatezza della domanda, nonché ha chiesto la riunione dei due giudizi. Con ordinanza del 28.05.2015 veniva disposta la riunione del procedimento portante il n.rg. 848/2015 con quello portante il n.r.g 685/2015.

L’istruttoria si é caratterizzata per 1’assunzione delle prove orali e per l’espletamento della c.t.u. medico legale.

All'udienza del 24.03.2015, sulla base delle superiori in epigrafe, la causa é stata trattenuta in decisione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Gli attori, a fondamento della propria domanda, hanno dichiarato che, in data 19.10.2012, intorno alle ore 12:30, l’autovettura Fiat Punto, targata CT699CF, di proprietà della

sig.ra M. T. e condotta dal Sig. D. P. , priva di copertura di assicurativa, procedeva lungo la via Roma del Comune di Misilmeri, quando, giunto ad alta velocità all’altezza del civico 300, nel tentativo di effettuare un sorpasso, dopo aver perso il controllo, andava violentemente ad impattare contro l’autovettura Ford Fiesta, targata CG427FG, di proprietà di G. S. , condotta dalla sig.ra C. S., che nel frattempo percorreva detta via.

Il teste S. R. ha confermato la dinamica del sinistro esposta nell’atto di citazione ed ha precisato che l’autovettura Fiat Punto nel tentativo di superare l’autovettura Ford Fiesta, rientrando, la urtava sia con la parte anteriore, che posteriore.

Dalla dinamica accertata si può ritenere che la responsabilità nella causazione del sinistro va attribuita in maniera esclusiva a carico del conducente l’autovettura Fiat Punto che ha eseguito una manovra pericolosa senza utilizzare la diligenza necessaria e la perizia richiesta.

Per quanto riguarda i danni dalla sig.ra S. C. questa ha prodotto un certificato del Pronto Soccorso dell’Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo del 19.11.2014 dove é stata refertata una ”cervicoalgia post traumatica” con prognosi di giorni 5.

Il c.t.u, dott. Giuseppe Rallo, ha riconosciuto il nesso causale tra il danno accertato e l’evento.

Lo stesso ha affermato che la natura e l’entità delle lesioni, nonché le terapie effettuate giustificano un’inabilità temporanea

totale di giorni 15 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20, mentre a seguito del trauma cervicale conseguono solo dei postumi soggettivi, non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo e, quindi, ai sensi del comma 3 ter dell’art. 32 della legge 24 marzo 2012 n. 27, non possono dar luogo a risarcimento del danno.

Lo stesso ha ritenute congrue le spese documentate per € 509,30.

Le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. sono condivisibili.

Per quanto riguarda i danni subiti dall’autovettura Ford Fiesta il sign. S. G. ha prodotto la fattura n. 22 del 05.12.2014 rilasciata dall’autocarrozzeria Luparia Gaspare dell’importo di € 2587,10.

Le voci indicate nella fattura appaiono essere compatibili con i danni accertati dalla Polizia Municipale di Misilmeri intervenuta sui luoghi del sinistro ed indicati nella relazione.

La compagnia di assicurazione, peraltro non ha contestato le singole voci.

Per quanto sopra esposto si condannano i convenuti, in solido tra loro, a risarcire alla sig.ra C. S. la somma complessiva di € 1666,65 di cui € 1157,25 per invalidità temporanea, oltre interessi compensativi al 1,5°/o dal fatto al soddisfo, nonché a rifondere il S. G. della somma € 2587,10 oltre interessi compensativi al 1,5°/o dal fatto al soddisfo.

In considerazione della sproporzione tra la domanda e il liquidato si condannano i convenuti a rifondere alla sig.ra C. S. il 50% delle spese di lite che si liquidano 

per l’intero in complessivi € 1910,75 di cui € 525,00 per spese oltre iva e cpa.

In virtù del principio della soccombenza si condannano i convenuti a rifondere a Sinfonia Giusto la somma di € 1510,75 di cui € 125,00 per spese oltre iva e cpa.

 

PQM

 

ll Giudice di Pace di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, cosi provvede:

1) condanna i convenuti, in solido tra loro, a risarcire alla sig.ra C. S. la somma complessiva di € 1666,65 di oltre interessi compensativi al 1,5% dal fatto al soddisfo, nonché a rifondere il S. G. della somma € 2587,10 oltre interessi compensativi al 1,5% dal fatto al soddisfo.

2) condanna i convenuti a rifondere alla sig.ra C. S. il 50% delle spese di lite che si liquidano per l'intero in complessivi € 1910,75 oltre iva e cpa, nonché a rifondere a S. G. la somma di € 1510,75 oltre iva e cpa.

 

Termini Imerese 31.03.2016

Dr. Luigi Fortunato

 
 
Studio Legale Sidoti & Soci Tel. +39 049 82 56 56 9 info@studiolegalesidoti.eu

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