LA NULLITA’ DELLA CLAUSOLA CHE, NEI CONTRATTI DI LAVORO CON ENTI DI FORMAZIONE FINANZIATI DA FONDI PUBBLICI, SUBORDINA IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE ALL’EFFETTIVA EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Come noto, nei contratti di lavoro o lettere d’incarico tra prestatori d’opera ed Enti di formazione, ad esempio per attività di docenza o tutoraggio nei corsi, sovente viene inserita una clausola contrattuale che subordina il pagamento del compenso pattuito alla approvazione definitiva del rendiconto da parte dell’Amministrazione pubblica che finanzia il progetto formativo ed al saldo definitivo dell’Ente.

Tale clausola, di fatto, subordina il pagamento del corrispettivo della prestazione resa dal lavoratore e/o professionista all’approvazione del rendiconto ed alla liquidazione del saldo da parte di un soggetto (l’Ente finanziatore) del tutto estraneo al rapporto contrattuale, sospendendo, pertanto, a tempo indeterminato, l’esecuzione della prestazione a carico del debitore.

Ciò comporta che l’Ente di formazione ben potrebbe esimersi dall’adempimento della propria obbligazione nei confronti del prestatore d’opera, subordinando il pagamento al fatto di un terzo, nei confronti del quale il lavoratore e/o professionista non ha alcun rapporto giuridico e di cui non può nemmeno verificarne l’operato.

Orbene, tale clausola è nulla per violazione dell’art. 1229 del codice civile.

L’art. 1229 c.c. recita che “è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave” … “è altresì nullo qualsiasi patto preventivo che di esonero o limitazione di responsabilità per i casi in cui i fatti del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico”.

La clausola in argomento concede, alla parte debitrice, una vera e propria immunità, per cui quest’ultima potrà rifiutarsi di pagare i suoi lavoratori fino a quando non riceverà il saldo da parte degli enti competenti.

Ma non solo:

La clausola è nulla perché realizza una condizione sospensiva che ha efficacia anche nel caso in cui le somme non fossero mai erogate per dolo o colpa grave della stessa debitrice.

In definitiva, ove si consideri che il lavoratore ha diritto di essere pagato contestualmente allo svolgimento della prestazione, con la clausola citata tale diritto viene negato e il lavoratore diventa (suo malgrado) compartecipe del rischio d’impresa (anche per mancato incasso delle somme, derivante da dolo o colpa grave del debitore); qualora, per qualsivoglia motivo, l’Ente finanziatore non dovesse liquidare le somme vantate dall’ente di formazione, i lavoratori perderebbero tutto quanto di loro spettanza ed il loro diritto non troverebbe tutela giuridica.

Ma vi è un’ulteriore profilo di illegittimità della clausola in argomento, che attiene alla inefficacia ex artt. 1341/1342 c.c. delle clausole contrattuali che rinviano l’esigibilità delle somme di denaro.

I contratti di cui si tratta nel presente articolo appartengono alla categoria dei “contratti conclusi mediante formulari” (art. 1342, comma 1, c.c.).

Affinché si possa parlare di contratto concluso mediante formulario è necessario che il contratto sia stato predisposto unilateralmente dal datore di lavoro e che non sia frutto di trattativa individuale tra datore di lavoro e lavoratore.

Sovente accade che gli Enti di formazione predispongano unilateralmente i contratti di lavoro, che vengono redatti in carta intestata dell’Ente e sono  identici in ogni singola clausola e nel format, seppur stipulati in date diverse e per attività differenti.

Non è quindi ragionevole ritenere che i singoli lavoratori, nell’ambito di trattative individuali, abbiano spontaneamente concordato le stesse identiche clausole. E’ evidente che – come accade abitualmente nel mondo del lavoro – il soggetto forte (datore di lavoro) ha predisposto un suo modello di contratto e lo ha applicato al soggetto debole (lavoratore).

La Cassazione ha precisato che si ha contratto concluso mediante formulario, anche in caso di utilizzo da parte del datore di lavoro di un documento informatico destinato a essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti, e che è assimilabile al formulario in quanto documento-base destinato a fungere da modello per la riproduzione in un numero indeterminato di esemplari (C. 06/6314).

Orbene, i contratti conclusi mediante moduli o formulari sono regolati dalle norme contenute nell’art. 1341 (giusto il rinvio di cui all’art. 1342, comma 2).

L’art. 1341 c.c., com’è noto, stabilisce che “non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione”.

La clausola contrattuale che spesso viene invocata dalle società per esimersi dal pagamento dei lavoratori, in base alla quale esse possono rinviare il pagamento dei lavoratori fino al momento della liquidazione (se vi sarà) da parte dell’Ente Finaziatore, è quindi inefficace per violazione dell’art. 1341/1342 c.c., in quanto non è stata separatamente approvata dai lavoratori, che hanno apposto una sola firma, sotto la dicitura “letto, sottoscritto e approvato” .

La clausola in questione attribuisce quindi all’Ente di formazione, in maniera del tutto illegittima, la facoltà di sospendere “sine die” l’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali, con evidente squilibrio del sinallagma: di contro, il lavoratore non può decidere di sospendere unilateralmente la propria attività lavorativa (se lo facesse commetterebbe un illecito contrattuale), mentre la società ha diritto di sospendere i pagamenti fino a quando l’Ente finanziatore non pagherà il progetto, ammesso che questo pagamento avvenga.

La Cassazione ha sempre sostenuto che la regola di specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie di cui all’art. 1341 c.c. impone che alle suddette clausole sia data autonoma e separata collocazione in sede contrattuale e che, ai fini di valida approvazione, le clausole siano seguite da una specifica approvazione del contraente (C. 02/1637; 99/3669). Per specifica approvazione si intende che la clausola deve essere seguita da una sottoscrizione ulteriore rispetto a quella apposta per accettare il regolamento contrattuale globalmente inteso (C. 77/1632). Pertanto, per approvare un contratto contenente clausole vessatorie servono due firme: una in cui si approvano le condizioni contrattuali e una seconda in cui – separatamente – si approvano espressamente le clausole vessatorie. La generica dichiarazione di aver preso visione di tutte le clausole contrattuali e di averle approvate – laddove non vi sia una doppia sottoscrizione – è, infatti, nulla (C. 01/7274; C. 98/2849).

La mancanza della doppia sottoscrizione della clausola inserita nei contratti con l’ente di formazione rende nulla la clausola suddetta.

In tal senso si è di recente pronunciata anche la Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo, disponibile al link sottostante:

(http://www.studiolegalesidoti.eu/elenco-provv/204-tribunale-di-palermo-sez-lavoro-sent-780-2014-avv-massimo-sidoti.html)

cha ha sancito il principio secondo cui : “deve ritenersi nulla per violazione dell’art. 1229 c.c. la clausola in argomento… con la succitata clausola, infatti, la società opponente si è riservata la facoltà di erogare il compenso ai prestatori d’opera solo dopo l’approvazione definitiva del rendiconto e l’emissione del saldo del finanziamento, così preventivamente esonerandosi da alcuna responsabilità nei confronti degli stessi, nel caso in cui il rendiconto non sia approvato ed il finanziamento erogato dall’ente finanziatore, per dolo o colpa grave della stessa società.. visto che l’ente finanziatore provvederà all’erogazione del finanziamento solo a fronte della presentazione da parte della società di formazione di un rendiconto, corretto e completo, ben potrebbe la suddetta condizione non verificarsi mai a causa di una condotta colposa o addirittura dolosa della società stessa.. con tale pattuizione, dunque, l’opponente si esonera preventivamente da qualsiasi responsabilità nei confronti della controparte, anche in presenza di eventuali condotte dolose o gravemente colpose ostative all’erogazione del finanziamento da parte dell’ente pubblico competente,”(cfr. sentenze nn 781/2014,………..che si allegano).

In termini conclusivi, la clausola de qua va ritenuta nulla ed il credito del prestatore di lavoro esigibile al compimento della prestazione ed, in quanto tale, tutelabile in sede monitoria.       

Avv. Giulia Pusateri

Studio Legale Sidoti & Soci

Dipartimento di Diritto del Lavoro

Sede di Palermo

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