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Tar: le ingiunzioni di pagamento

IL PROCESSO
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Quando l’emissione di un decreto ingiuntivo deve essere richiesta al Giudice Amministrativo e non al Giudice Ordinario? Scopriamo la disciplina del procedimento per decreto ingiuntivo prevista all’articolo 118 del c.p.a.

L’articolo 118 del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) conferma la precedente disciplina (art. 8 della l. n. 205/2000) del procedimento per decreto ingiuntivo in ambito del processo amministrativo, disponendo che “nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile. Per l’ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L’opposizione si propone con ricorso”.

Secondo quanto disposto, il Giudice Amministrativo può adottare il decreto ingiuntivo nelle sole controversie rientranti nella sua giurisdizione esclusiva. Tale affermazione deve essere letta alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, che ha compresso il settore della giurisdizione esclusiva, pertanto ci si riferisce non solo alle “materie tassativamente individuate come afferenti alla giurisdizione esclusiva del G.A., ma anche avendo riguardo alla circostanza che l'Amministrazione agisca o meno con la spendita di pubblici poteri, non potendo in assenza di detta spendita, ravvisarsi la giurisdizione esclusiva del G.A.” (Tar, Napoli, V, 27 gennaio 2020, n. 369).

In materia di giurisdizione nei procedimenti per decreto ingiuntivo si è anche espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 28053/18, che nel caso di specie ha attribuito la giurisdizione al Giudice Ordinario.

La pronuncia è stata resa in sede di decisione di un ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno relativa a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento provvisorio con la locale ASL, che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario.

La Sezioni Unite hanno affermato la tesi secondo cui la giurisdizione si determina dalla domanda proposta dall'attore, ai sensi dell’art. 5 c.c.

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Quando la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (art. 133 del c.p.a.), il Tar competente ad emanare il decreto ingiuntivo viene individuato ai sensi dell’art. 13 del c.p.a. Deve ritenersi competente il tribunale individuato con riferimento al luogo ove ha sede l’amministrazione vocata in giudizio. Se il giudizio è relativo al pubblico impiego non privatizzato, è competente il Tar in cui ha la sede di servizio il dipendente, ai sensi dell’art. 14 c.p.a.

L’incompetenza territoriale è rilevabile d’ufficio.

Dunque, accertata la sussistenza dei presupposti e la propria competenza territoriale, il Presidente adotta il provvedimento monitorio entro trenta giorni dal deposito ingiungendo al debitore di pagare la somma richiesta o di consegnare i beni oggetto della domanda. L’intimato entro quaranta giorni può provvedere oppure formulare opposizione. I termini di opposizione possono essere estesi nel provvedimento a sessanta giorni o ridotti a dieci, inoltre nello stesso provvedimento deve essere specificato che, in mancanza di opposizione, verrà data esecuzione coattiva all’ingiunzione.

L’opposizione si propone con ricorso (e non con atto di citazione come nel processo ordinario) dinnanzi al Tar al quale appartiene il magistrato che ha emesso ingiunzione.

Il Tar, in sede de opposizone, decide in composizione collegiale.

Diverse sono però le posizioni circa i termini. Molti autori sostengono la necessità di configurare il termine del processo amministrativo di sessanta giorni in ragione de fatto che l’opposizione introduce un procedimento a cognizione piena; mentre numerose sentenze hanno optato per l’applicazione del termine di quaranta giorni, così si era espresso il Tar Lecce, II, 3 marzo 2016, n. 440 “L’opposizione a decreto ingiuntivo proposta ai sensi dell’art. 118 c.p.a. deve essere depositata nel termine di trenta giorni, decorrente dal perfezionamento per il destinatario della notificazione. L’art. 118 c.p.a., infatti, non detta una disciplina specifica per il deposito dell’opposizione a decreto ingiuntivo a seguito di sua notificazione. Pertanto, deve ritenersi applicabile il termine ordinario di deposito di trenta giorni di cui all’art. 45 c.p.a..”

Dal momento che “il decreto ingiuntivo non opposto, al pari della sentenza passata in giudicato, definisce la controversia e, divenuto esecutivo, è impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo” (Cons. St., V, 25 gennaio 2005, n. 157), nessun dubbio è sollevato in merito all’applicazione della disciplina del giudizio di ottemperanza all’esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto, seppur le ragioni oppositive al titolo non possono essere portate davanti al giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza.

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