Il diploma magistrale non è abilitante, lo dice l'Adunanza Plenaria

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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha deciso (Ad Plen, 20 dicembre 2017, n. 1120 dicembre 2017, n. 11) che “il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

In altre parole, il diploma di scuola magistrale conseguito prima del 2001/2002 non ha natura abilitante. La decisione mette fine a una serie di contrasti giurisprudenziali che avevano portato alcuni giudici ad affermare la natura abilitante del diploma magistrale, annullando i d.m. che impedivano ai diplomati di essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento (si veda la pronuncia Cons. St., VI, 16 aprile 2015, n. 1973).

Le motivazioni dell’Adunanza Plenaria sono contenute ai punti nn. 24-28 della pronuncia.

In estrema sintesi, secondo il Giudice Amministrativo “manca una norma che riconosca il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 come titolo legittimante l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento” (punto 24). Dunque il diploma magistrale, secondo i giudici, “rimane titolo di studio idoneo a consentire la partecipazione alle sessioni di abilitazione all’insegnamento o ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento, ma di per sé non consente l’immediato accesso ai ruoli” (punto 24).

Infatti, se è vero che la vecchia normativa aveva ribadito che i diplomi magistrali mantenevano in via permanente il loro “valore legale” (si veda l’art. 1 del decreto interministeriale del 10 marzo del 1997), è anche vero che prevedeva l’esistenza di particolari percorsi abilitativi.

Secondo i giudici, “il valore legale conservato in via permanente, quindi, si esaurisce nella possibilità di partecipare alle sessioni di abilitazione” (punto 24).

L’Adunanza Plenaria ha dunque spiegato che “l’interpretazione da dare all’espressione (contenuta nel citato articolo 15, comma 7, d.P.R. n. 323 del 1998) ‘i titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati nell’a.s. 1997/1998 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare’ deve avvenire, anche in questo caso, tenendo conto della specificazione contenuta nel periodo immediatamente successivo (contenuto nello stesso comma 7 dell’art. 15), nel senso che i diplomi magistrali conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, conservano il proprio valore legale di titolo di studio e consentono (senza necessità di conseguire anche il diploma di laurea) di partecipare all’abilitazione all’insegnamento ex art. 9, comma 2, della legge n. 444/1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare” (punto 25).

I giudici hanno osservato che le graduatorie ad esaurimento erano “riservate a docenti che vantassero un titolo abilitante ulteriore rispetto al titolo di studio”, come ad esempio “il superamento di un concorso per titoli ed esami oppure il superamento di una sessione riservata d’esami per coloro che avessero prestato servizio per almeno 360 giorni a decorrere dall’a.s. 1994-1995” (punto 27).

Pertanto, anche dal punto di vista teleologico, la necessità di un titolo abilitante ulteriore rispetto al mero possesso del titolo di studio è ragionevole perché “trova giustificazione nella considerazione che l’inserimento in graduatoria è destinato a consentire per mero scorrimento lo stabile ingresso nel ruolo docente e tale ingresso non può prescindere […] da una seria ricognizione dell’esperienza maturata o del percorso formativo seguito dopo il diploma (a volte conseguito in anni molto risalenti nel tempo)” (punto 28).

Effetti della sentenza

Su chi incide la sentenza?

L’Adunanza Plenaria sarà punto di riferimento per i giudici amministrativi chiamati nei mesi successivi ad affrontare la stessa questione.

La pronuncia inciderà su chi ha un ricorso pendente al Tar Lazio o al Consiglio di Stato. Salvo improbabili sorprese, i ricorsi in cui chiedeva l’inserimento nella graduatoria ad esaurimento in forza della natura abilitante del diploma magistrale verranno rigettati. Per i ricorrenti si potrebbe aprire la strada del ricorso dinanzi la Cedu ma – ammesso che il ricorso venisse accolto – si tratterebbe di dover aspettare 4-5 anni.

Appare molto difficile che in futuro la giurisprudenza possa cambiare, perché le pronunce dell’Adunanza Plenaria (come quelle della Sezioni Unite) godono di una notevole autorevolezza. Il loro scopo è quello di sanare contrasti giurisprudenziali e pertanto i giudici raramente se ne discostano. Per chi in futuro solleverà la medesima questione, il rischio è quello di ottenere non solo un rigetto, ma anche la condanna alle spese di giudizio.

La pronuncia non inciderà invece sui docenti che negli anni passati sono entrati di ruolo grazie a un provvedimento giudiziale, anche se non definitivo, perché in questo caso ci si trova di fronte a rapporti giuridici esauriti. Non inciderà neanche su chi ha ottenuto un provvedimento giudiziale definitivo ma non ha ancora ottenuto il ruolo, perché le sentenze passate in giudicato non possono essere rimesse in discussione.

 

Link utili:

- Consiglio di stato, Ad. Plen., sentenza 20 dicembre 2017, n. 11:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njq2/~edisp/xm76s6mrgvvnxs3hkylou6laly.html

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