IL DIRITTO IN AZIONE

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Il lavoratore che ritiene di aver subito un trasferimento illegittimo dovrà comunque presentarsi presso la nuova sede di lavoro e impugnare il trasferimento nei modi e nei termini di legge. Infatti il rifiuto del lavoratore di raggiungere la sede di destinazione, seppur motivato dal carattere asseritamente ritorsivo del trasferimento, configura gli estremi dell’assenza ingiustificata e, di conseguenza, della giusta causa di licenziamento. Accolte le tesi degli avvocati Giulia Pusateri del foro di Palermo e Massimo Sidoti del foro di Padova, che difendevano il datore di lavoro, che negava la natura ritorsiva del trasferimento del lavoratore, da Ancona a Palermo.

Nella seguente sentenza il Giudice di Pace di Termini Imerese ha dato ragione aI cliente di Wind Tre che, dopo l'attivazione del servizio “internet pass”, con cui navigare fino a 100 megabyte con soli €5,00, aveva subito un addebito di €450,00 e la disattivazione della linea. La compagnia telefonica aveva negato il proprio errore anche durante la mediazione al Corecom, ma il Giudice l’ha condannata al risarcimento di circa €1000,00 e al pagamento di €880,00 per spese di giudizio; con la seguente motivazione: “la condotta posta in essere dalla Compagnia telefonica ha determinato una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale”.

Il Giudice del Lavoro di Palermo ha accolto il ricorso di un'impresa contro gli addebiti dell'INPS per presunta evasione contributiva. L'Azienda, difesa dall'avv. Massimo Sidoti, aveva tardivamente trasmesso il modello DM-10.  

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L’8 febbraio il Consiglio dei Ministri ha dato attuazione alla direttiva UE 2015/2302 del 25 novembre 2015, ampliando la nozione di pacchetto turistico e introducendo la nuova categoria dei “servizi turistici collegati”. Tra le novità (ampliamento del diritto di recesso, intensificazione della responsabilità dell’organizzatore, obbligatorietà della copertura assicurativa per la responsabilità civile, rafforzamento delle garanzie contro l’insolvenza o il fallimento dell’agenzia…) ce ne sono alcune che, secondo l’Associazione Italiana Agenti di Viaggio, potrebbero arrecare danno agli operatori del settore.

Il 25 maggio è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, introducendo importanti novità per gli operatori economici, “comprese le micro, piccole e medie imprese”. Agenzie e tour operator devono fare attenzione soprattutto ai contenuti dell’informativa sulla privacy, alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato, alla portabilità dei dati e alla contitolarità del loro trattamento. Anche per evitare di incorrere nelle nuove sanzioni, amministrative e penali, il Garante ha già predisposto una guida ad hoc.

Lunedì 19 marzo il Tar del Lazio ha rigettato i ricorsi volti a ottenere il riconoscimento del Dottorato di ricerca quale titolo abilitante all’insegnamento scolastico. Ponendo fine – al meno per il momento –  alle speranze dei ricorrenti. Nel dichiarare infondate le loro richieste, infatti, i giudici di via Flaminia hanno anche richiamato un recente orientamento del Consiglio di Stato.

Nei contratti di lavoro o lettere d’incarico tra prestatori d’opera ed Enti di formazione, ad esempio per attività di docenza o tutoraggio nei corsi, sovente viene inserita una clausola contrattuale che subordina il pagamento del compenso pattuito alla approvazione definitiva del rendiconto da parte dell’Amministrazione pubblica che finanzia il progetto formativo, ed al saldo definitivo dell’Ente…

Alla ricorrente era stato notificato un avviso di iscrizione di ipoteca legale, con il quale la si avvisava che di lì a poco si sarebbe provveduto alla iscrizione di ipoteca legale su diversi immobili di sua proprietà. Nella sentenza  n. 668/2016, però, la Commissione Tributaria Regionale di Milano aveva confermato l'assunto portato avanti dalla difesa: in caso di irreperibilità relativa, le notifiche in materia tributaria seguono quanto disposto dall'art. 140 c.p.c.

L'ordinanza torna sul dibattuto tema dell'applicabilità dell'art. 44 della l.f. anche nel caso in cui sia intervenuta, prima della dichiarazione del fallimento, una ordinanza di assegnazione.

La vicenda nasce dall'opposizione del debitor debitoris (un Assessorato Regionale) che si era opposto all'esecuzione nei propri confronti, sollevando l'intervenuto fallimento, successivamente all'ordinanza di assegnazione in proprio danno, del debitore principale.

Il Giudice dell'Esecuzione dei Tribunale di Palermo, decidendo sull'opposizione in sede cautelare, ha dichiarato l'inapplicabilità dell'art. 44 l.f. al caso di specie.

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Diminuiscono i ricorsi pendenti, anche perché molti sono stati dichiarati inammissibili per mancato esaurimento delle “vie interne di ricorso”. Lo ha riferito Guido Raimondi, presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, in occasione della conferenza stampa annuale che si è tenuta il 25 gennaio a Strasburgo, sede del Tribunale dei diritti dell’uomo (da non confondere la Corte di giustizia dell’Unione europea, tribunale che ha sede a Lussemburgo e che si occupa solo delle controversie dell’Unione europea).

Giovedì 8 febbraio, presso l’aula magna della Corte d’Appello di Palermo, si è svolto un focus giuridico sulla mediazione civile e commerciale. All’incontro, organizzato da Concilia Lex S.p.A. e moderato dal dottor Pierangelo Bonanno, ha partecipato anche il vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, Giuseppe Di Stefano, che ha illustrato gli aspetti deontologici della professione.

La professoressa Alessandra Pera, associato di diritto privato comparato presso l’Università degli Studi di Palermo, ha affrontato il tema della mediazione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea; mentre la dottoressa Letizia Russo, nella duplice veste di notaio e di mediatore, è intervenuta sul tema L’usucapione e la mediazione: trascrivibilità del verbale di mediazione.

La dottoressa Rosanna Montalto, vicepresidente di Confcommercio Palermo, invece, ha illustrato il rapporto fra la lentezza della giustizia civile e le imprese.

Trattandosi di un evento accreditato presso il COA di Palermo, ai partecipanti è stata data la possibilità di richiedere il riconoscimento di 3 crediti formativi.

Per iscriversi occorreva inviare un’email a segreteria[at]concilialex.it, indicando nome, cognome, codice fiscale e recapito telefonico.

 

Link utili:

- Locandina del convegno:

https://www.concilialex.it/archive/documents/locandina-convegno-palermo.pdf

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