Fallimento dell'impresa dopo l'ordinanza di assegnazione: l'art. 44 l.f. è inapplicabile

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L'ordinanza torna sul dibattuto tema dell'applicabilità dell'art. 44 della l.f. anche nel caso in cui sia intervenuta, prima della dichiarazione del fallimento, una ordinanza di assegnazione.

La vicenda nasce dall'opposizione del debitor debitoris (un Assessorato Regionale) che si era opposto all'esecuzione nei propri confronti, sollevando l'intervenuto fallimento, successivamente all'ordinanza di assegnazione in proprio danno, del debitore principale.

Il Giudice dell'Esecuzione dei Tribunale di Palermo, decidendo sull'opposizione in sede cautelare, ha dichiarato l'inapplicabilità dell'art. 44 l.f. al caso di specie.

 

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione VI Civile – esecuzioni

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

 Nella procedura N. 4896/ 2017 R.G. Esecuzioni

 

esaminati gli atti e letta, in particolare, l’istanza di sospensione dell’esecuzione presso terzi formulata

unitamente al ricorso in opposizione depositato nell’interesse di A… , osserva

l’assessorato ricorrente contesta il diritto dei creditori di procedere in via esecutiva in forza dell’ordinanza di assegnazione emessa in danno della M… spa dichiarata fallita con sentenza del 14.7.2017.

Ha resistito il creditore procedente.

L’opposizione è infondata.

Infatti, com’è noto, l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta per la sua natura liquidativa e satisfattiva l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi che determina il trasferimento immediato del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore medesimo e il momento finale e l’atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi (cfr. Cass. 29.11.2005 n. 26036; Cass. civ. sez. III, 14/5/2013, n. 11566; Cass. civ. sez. III, 24/2/2011, n. 4505; Cass. civ. sez. I, 11/2/1999, n. 1150 nonché Cass. civ. 2333/82, n.3138/89, n.11195/90, n.7248/92, n.5712/96 ).

Come affermato dalla stessa giurisprudenza, sulla natura e sugli effetti dell’ordinanza di assegnazione non può incidere la diversa questione del momento satisfattivo del creditore rimesso alla successiva effettiva esazione del credito ai sensi degli artt. 553 e 2928 cod. civ. (sicché il provvedimento di assegnazione si configura alla stregua di una cessio pro solvendo o di una datio in solutum condizionata al pagamento della somma in favore del creditore procedente)”(cfr., ex plurimis, Corte d'Appello di Firenze, sentenza del 17/02/2004 pubblicata nel "Il Fallimento” 2005, 226). Pertanto, concluso il processo esecutivo, con l’ordinanza di assegnazione, non può più prendersi in considerazione il sopravvenuto fallimento del debitore, perché l’art. 51 L.F. di cui si dovrebbe fare applicazione presuppone che il processo esecutivo non sia iniziato o che sia pendente.

Inoltre, si dubita che il pagamento effettuato dal terzo al creditore assegnatario possa essere dichiarato inefficace ex art. 44 L.F. poiché non si tratta di atto compiuto dal fallito, né di deprivazione del patrimonio del fallito, dal quale il credito è già uscito a seguito dell’assegnazione. Inoltre, l’eventuale dichiarazione di inefficacia ex art. 44 LF., come ripetutamente affermato dalla S.C., potrebbe essere azionata dal curatore del fallimento nei soli confronti dell’accipiens e pertanto sotto tale profilo l’Assessorato difetta di legittimazione a proporre l’opposizione.

Per le ragioni esposte, la domanda di sospensione non può trovare accoglimento.

PQM

rigetta l’istanza di sospensione

assegna termine perentorio fino al 10.3.2018 per l’introduzione della causa di merito;

condanna l’Assessorato al pagamento delle spese del procedimento che liquida nell’importo di € 800,00 per compensi oltre magg. Forf. 15%, iva e cpa come per legge con distrazione in favore degli avvocati Massimo Sidoti e Giulia Pusateri.

Si comunichi.

Palermo, 5.12.2017

Il Giudice
Alida Marinuzzi

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