Agenti di viaggio, dal 1 luglio le nuove norme sui servizi turistici

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L’8 febbraio il Consiglio dei Ministri ha dato attuazione alla direttiva UE 2015/2302 del 25 novembre 2015, ampliando la nozione di pacchetto turistico e introducendo la nuova categoria dei “servizi turistici collegati”. Tra le novità (ampliamento del diritto di recesso, intensificazione della responsabilità dell’organizzatore, obbligatorietà della copertura assicurativa per la responsabilità civile, rafforzamento delle garanzie contro l’insolvenza o il fallimento dell’agenzia…) ce ne sono alcune che, secondo l’Associazione Italiana Agenti di Viaggio, potrebbero arrecare danno agli operatori del settore.

Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri è specificato che “le principali novità del decreto di recepimento della nuova direttiva riguardano innanzitutto l’ampliamento della nozione di pacchetto turistico: si elimina il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, proprio per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie, e si chiarisce che sono ricompresi anche i contratti on-line, i pacchetti ‘su misura’ ed i c.d. pacchetti ‘dinamici’”

In particolare, sono ‘pacchetti turistici’ le combinazioni di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio se combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line”.

Di contro, non sono pacchetti turistici “le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza (non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione)”.

Con riferimento ai primi, la nuova normativa prevede che, prima della conclusione del contratto, l’organizzatore e il venditore forniscano ai viaggiatori il modulo informativo standard, “nonché una serie di informazioni – più ampie rispetto all’attuale disciplina - sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti (ad esempio, sulla lingua in cui sono prestati i servizi ovvero se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta)”.

Le novità riguardano anche i contenuti del contratto di pacchetto turistico: “maggiori diritti sono riconosciuti ai viaggiatori, rispetto all’attuale disciplina, in caso di recesso, ad esempio per l’aumento del prezzo del pacchetto oltre l’8% (ora sarebbe il 10%)”. Ai quali si aggiunge l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto: “è […] in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto”.

Inoltre, è previsto che “il venditore sia, da un lato, responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e, dall’altro, sia considerato come organizzatore (con le conseguenti responsabilità) nel caso ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore”.

Non a caso, per gli operatori del settore “sono, altresì, previste […] forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile. Per il viaggiatore, invece, sono state rinforzate le garanzie “in caso di insolvenza o fallimento degli stessi”.

Il decreto, infine, introduce la nuova categoria dei servizi turistici collegati, “consistenti nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un ‘pacchetto’ e comportano la conclusione di contratti distinti. A tali servizi turistici collegati sono estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici, che se violati comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni in materia di pacchetti”.

Nonostante il decreto italiano attui una direttiva europea del 2015, l’Associazione Italiana Agenti di Viaggio ha espresso le proprie perplessità al Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo (MiBACT).

In particolare, l’A.I.A.V. ha fatto notare che alcune disposizioni del decreto determineranno “una pesante responsabilità su un soggetto (l’agenzia di viaggi) che oggettivamente non ha per nulla contribuito alla costruzione del pacchetto turistico e che, pertanto, non ha in alcun modo potuto incidere sulla sua formazione”.

Inoltre, si teme che l’esclusione dei servizi di “scarsa rilevanza” dalla disciplina dei pacchetti turistici possa “dar vita ad un mercato agevolato rappresentato dalle c.d. ‘gite turistiche domenicali’ che – non rientrando nell'ottica del pacchetto turistico – potranno diventare oggetto di organizzazione da parte di chiunque”.

In altri termini, per l’A.I.A.V., “si rende sempre più difficile il compito dell’operatore del settore, ed è inevitabile che l’interpretazione di ogni articolo verrà effettuata con la finalità di “trovare la scappatoia” piuttosto che di rispettarlo”.

Per tali motivi, è consigliabile rivolgersi a un professionista di fiducia. Chi volesse essere assistito dallo studio Sidoti & Soci può fissare un appuntamento telefonando al n. 091.336529, utilizzando il modulo di contatto o inviando una email al seguente indirizzo: info(AT)studiolegalesidoti.eu.

Per i trasgressori sono previste “sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell'attività”.

 

 

Link utili:

- Comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 08/02/2018:

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-69/8928

- Nota dell’Associazione Italiana Agenti di Viaggio del 10/02/2018:

http://aiav.eu/site/slideshow/decreto-di-attuazione-della-direttiva-ue-2015-2302/

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