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Abogados: il Ministero della Giustizia italiano ne chiede illegittimamente la cancellazione, con una circolare

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I cittadini italiani hanno il diritto di conseguire il titolo di avvocato in un qualunque Stato membro ed esercitare la professione in Italia, senza che nessuno possa parlare di un “abuso del diritto” o richiedere requisiti ulteriori al certificato di iscrizione. Da questo punto di vista, il diritto comunitario è chiaro, e non suscettibile di interpretazioni. Eppure, la circolare del Ministero della Giustizia del 12 maggio 2017, con cui i Coa vengono di fatto “invitati” a negare lo “stabilimento” e a rimettere in discussione le “integrazioni” agli abogados italiani, va esattamente nella direzione opposta e nonostante ciò, pur avendone chiesto la rettifica (pec del 24.05.2017), il Ministero della Giustizia è rimasto, ad oggi, in silenzio.

L'illegittimità della circolare discende da profili molteplici.

In primo luogo, le direttive europee non prevedono che l'Italia possa sindacare i titoli degli avvocati europei. Dunque, il Coa che chiede prova del superamento del master o dell'esame di Stato, viola il diritto europeo.

In secondo, la circolare si basa su un presupposto errato, e cioè che le competenti autorità spagnole abbiano dichiarato “invalidi” i titoli degli abogados. Tuttavia la circolare ministeriale non tiene conto di tutte le comunicazioni spagnole, emesse tramite sistema IMI, in cui si chiarisce che la eventuale mancanza di master ed esame di Stato è del tutto irrilevante ai fini dell'ottenimento dello status di abogado.

Infatti, nell'ordinamento giuridico spagnolo, è abogado il soggetto iscritto come tale in un Colegio de Abogados. Ciò vale anche per coloro i quali hanno beneficiato della disciplina transitoria introdotta nel 2012 (ley 5/2012), che ha permesso l'iscrizione di abogados che non avevano conseguito il master e l'esame di Stato anche dopo il 31.10.11 (data di entrata in vigore della ley 34/2006).

Appare evidente, quindi, che il problema abogados sia un problema che esiste solo in Italia, e solo in seno al Ministero della Giustizia italiano.

Questo studio legale, con la collaborazione di un gruppo di abogados spagnoli e italiani, ha intrapreso ogni azione utile a difendere l'iscrizione e l'immagine intaccate da articoli giornalistici che si palesano inesatti e fuorvianti.

In tale direzione, si evidenziano i provvedimenti già ottenuti a difesa degli abogados assistiti da questo Studio:

 

1) Tar Lazio, Roma, II Ter, sentenza 22 marzo 2016, n. 3534.

Il Ministero della Giustizia italiano è stato condannato a fornire al ricorrente alcuni documenti riservati sugli abogados, che inizialmente si era rifiutato di fornire asserendone la loro presunta “inesistenza”. Il ricorrente aveva chiesto i documenti per poterli inviare alla Commissione europea, la quale a sua volta aveva richiesto al ricorrente medesimo, autore di una denuncia per violazione del diritto comunitario, di fornire prova che in Italia tantissimi abogados fossero da mesi in attesa del decreto di riconoscimento del loto titolo, atto necessario per sostenere l’esame di “avvocato straniero”.

 

2) Cons. St., IV, sentenza 14 novembre 2016, n. 4698.

Il Ministero della Giustizia, ritenendo che la summenzionata sentenza fosse ingiusta, l'ha impugnata dinanzi al Consiglio di Stato. L'appello del Ministero è stato dichiarato improcedibile. Il Consiglio di Stato ha compensato le spese dell'appello, ma non quelle del primo grado; che restano a carico del Ministero della Giustizia.

 

3) Tar Lazio, Roma, I, sentenza 6 aprile 2016, n. 4180.

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso del ricorrente e dichiarato che il silenzio-inadempimento del Ministero della Giustizia era illegittimo, in quanto il ricorrente aveva il diritto a ricevere un provvedimento espresso sulla sua istanza volta al riconoscimento del titolo di abogado, anche tenendo conto della documentazione depositata in giudizio, che attestava la regolarità del titolo.

Ecco il principio di diritto:

“5 - A fronte della motivata e documentata domanda del ricorrente e della descritta inerzia del Ministero competente, risulta palese la violazione del generalissimo principio normato dall’art. 2 della legge n. 241/1990 secondo i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione, nonché delle precise disposizioni (art. 51, paragrafo 2, direttiva 2005/36/CE; art. 16, comma 6, D.Lgs. n. 206/2007, DM n. 191/2003) che imponevano la conclusione del procedimento in esame entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione, termine peraltro scaduto già in data 24 giugno 2015.

6 - Non resta quindi al Collegio che dichiarare l’illegittimità dell’impugnato silenzio e, per l’effetto, condannare l’intimato Ministero, che non può sottrarsi alle regole nazionali e comunitarie relative, nell’ambito dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, al mutuo riconoscimento dei titoli di studio e professionali, a concludere definitivamente il procedimento in esame, emettendo il decreto di riconoscimento del titolo, ovvero pronunciandosi motivatamente in senso negativo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notifica a cura di parte ove anteriore”.

 

4) Tar Lazio, Roma, I, ordinanza 15 luglio 2016, n. 8171.

Visto che il Ministero della Giustizia - malgrado numerosi solleciti - non ha ottemperato alla precedente sentenza, il ricorrente ha chiesto la nomina di un “commissario ad acta”. Il Ministero della Giustizia si è opposto, evidenziando la presunta illegittimità del titolo di abogado del ricorrente.

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso del ricorrente e stabilito quanto segue:

“5 – Il Ministero inadempiente, in vista della presente camera di consiglio ha allegato l’esistenza di un carteggio con le competenti Autorità spagnole, secondo cui risulterebbe in corso in Spagna una iniziativa volta alla revoca del titolo rilasciato al ricorrente così come dei titoli rilasciati senza esame successivamente ad una data definita, ed ha quindi affermato l’impossibilità di procedere, allo stato, al richiesto riconoscimento.

6 – Al riguardo, il Collegio rileva il carattere meramente soprassessorio dell’indicato carteggio, che risulta pertanto inidoneo a consentire il legittimo superamento del termine assegnato da questo Tribunale all’Amministrazione ai fini dell’adempimento della predetta sentenza.

7 – A giudizio del Collegio neppure l’intimato Ministero può sottrarsi alle regole nazionali e comunitarie relative, nell’ambito dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, al mutuo riconoscimento dei titoli di studio e professionali, e deve quindi concludere definitivamente il procedimento, che non contempla alcuno spazio di discrezionalità, dovendo essere emesso il decreto di riconoscimento del titolo ove sussistente, e dovendo viceversa l‘Amministrazione pronunciarsi in senso negativo in caso contrario.

8 – Il Collegio deve pertanto accogliere l’istanza di parte ricorrente, e per l’effetto deve nominare il Capo di Gabinetto pro tempore del Ministero della Giustizia quale commissario ad acta, affinché provveda, entro l’ulteriore temine di trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica se anteriore della presente ordinanza, all’attivazione delle necessarie comunicazioni con le competenti Amministrazioni spagnole al fine di acquisire la seguente, unica, informativa: se il ricorrente alla specifica data della verifica sia munito o meno di un titolo idoneo a consentirgli almeno in astratto l’esercizio della professione di avvocato in Spagna, ed affinché, in caso di esito positivo della verifica, provveda, entro il medesimo termine all’adozione del decreto di riconoscimento del titolo di abogado conseguito in Spagna dal ricorrente ed agli ulteriori adempimenti necessari ai fini della sua ammissione agli esami per il conseguimento del titolo di avvocato in Italia”.

 

5) Tar Lazio, Roma, I, sentenza 11 aprile 2017, n. 4440.

Il Ministero, frattanto, non pagava tempestivamente le spese legali, nonostante i ripetuti solleciti via pec. Il ricorrente ha dovuto quindi chiedere l'ottemperanza del provvedimento di ottemperanza! Il Ministero di Giustizia è stato condannato al pagamento di ulteriori 500,00 euro (oltre accessori).

 

6) Tar Lazio, Roma, I Quater, ordinanza cautelare 23 novembre 2016, n. 7401; Cons. St., IV, ordinanza cautelare 10 marzo 2017, n. 1008.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che rigettava l'emissione di un decreto necessario a sostenere l'esame di "avvocato straniero" in Italia. Il Ministero, con argomentazioni analoghe a quelle utilizzate nella circolare del 12 maggio 2017, dichiarava che “secondo la Autorità spagnole” il titolo di abogado del ricorrente non era regolare e doveva essere annullato. Il Tar Lazio ha negato la misura cautelare, per mancanza di fumus, compensando le spese di giudizio. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Giorgio Bisagna, ha impugnato il provvedimento dinanzi al Consiglio di Stato chiedendone la riforma. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e invitato il Tar Lazio a riesaminare la situazione in tempi rapidi, al fine di consentire una efficacia tutela delle aspettative del ricorrente. La causa sarà discussa a breve.

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